Con il Comunicato stampa del 16 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce le prime istruzioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 21% a partire dal 17 settembre 2011. In particolare, l’Agenzia chiarisce che se nella fase di prima applicazione della nuova aliquota, ragioni tecniche impediscono il rapido adeguamento dei software per la fatturazione e dei misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non coretto attraverso una nota di addebito. La regolarizzazione non implicherà l’irrogazione di sanzioni se la maggiore Iva verrà versata entro i termini della liquidazione periodica in cui l’imposta è divenuta esigibile.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Iva al 21% a partire dal 17 settembre 2011
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 della Legge n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto 2011”), è scattato l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria. Alle operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011 dovrà essere, infatti, applicata la nuova aliquota Iva al 20%. In sintesi, le operazioni effettuate:
- prima dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011, resteranno soggette all’Iva ordinaria al 20%;
- a partire dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011, saranno soggette all’Iva ordinaria del 21%.
Prime istruzioni con il Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011
Il 16 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate in un Comunicato Stampa, spiega il comportamento da tenere per correggere
eventuali errori compiuti dai soggetti passivi nella
fase di passaggio dal “vecchio”
al “nuovo” regime dell’aliquota Iva. In sostanza, prendendo atto dei problemi, principalmente di carattere tecnico ed informatico, che le aziende, devono affrontare per aggiornare i programmi e le procedure contabili, l’Agenzia delle Entrate consente la
regolarizzazione delle operazioni effettuate dal 17 settembre, applicando la “vecchia” aliquota del 20%. La correzione deve avvenire utilizzando la procedura prevista dall’art. 26, comma 1 del DPR n. 633/1972, ossia effettuando una
variazione in aumento dell’imposta. La regolarizzazione non comporterà per l’operatore economico alcuna sanzione, se l’
imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella
liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.
Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 471/1997, l’emissione e/o la registrazione di un documento che riporta un corrispettivo esatto, ma con l’indicazione dell’Iva in misura inferiore a quella dovuta, comporta la sanzione fra il 100 e il 200% dell’imposta non correttamente documentata o registrata, con un minimo di 516 euro. In forza del comunicato delle Entrate, questa penalità non si applica se è emessa una fattura integrativa da far confluire nella liquidazione Iva del periodo di esigibilità dell’operazione originaria.
Le incertezze sulla moratoria delle sanzioni
Il Comunicato, rinviando all’art. 26 del DPR n. 633/1972, circoscrive il proprio campo di applicazione alle operazioni certificate con fatture, anche se emesse su richiesta del cliente.
Nulla viene detto in relazione ai corrispettivi certificati con scontrino o ricevuta fiscale, per i quali è ipotizzabile, in sede di liquidazione, un adeguamento dell’aliquota mediante la determinazione della quota imponibile dell’operazione dividendo l’importo Iva inclusa per 121.
Non è stata
chiarita nemmeno la
portata delle “ragioni di ordine tecnico” che hanno impedito l’applicazione dell’aliquota Iva del 21%. Il tenore letterale del comunicato porta ad escludere che errori frutto di disattenzioni o non attribuibili agli strumenti tecnici ed informatici utilizzati per gestire la fatturazione delle vendite, possano considerarsi scusabili, con la conseguenza che saranno soggetti a sanzione. Per questo si auspicano ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate, che la stessa Agenzia si è impegnata a fornire.