Speciale Pubblicato il 15/09/2011

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Perdite su crediti indeducibili ai fini IRAP - Corte di Cassazione sentenza n. 11217-2011

Le perdite su crediti indeducibili ai fini IRAP sono quelle che nascono da crediti certi, successivamente scontati o ridotti mentre non possono considerarsi tali i minori introiti derivanti da un semplice accordo. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11215 del 20 Maggio 2011



La vicenda inizia con l’avviso di accertamento per Irpeg ed Irap relativamente all’anno 1999 nei confronti di una S.p.a. Avverso l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale che rigettava.
A questo punto la società e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso alla Commissione Tributaria regionale che accoglieva parzialmente gli appelli riconoscendo la legittimità della ripresa a tassazione delle spese di ricerca e sviluppo e del canone leasing ma anche l’illegittimità della ripresa a tassazione ai fini Irap ravvisandosi non una perdita su crediti ma solo minore introito a seguito di accordo.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione nei confronti della S.p.a. che a sua volta propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
La Corte di Cassazione riunisce i due ricorsi secondo il dettato dell’art. 335 c.p.c. e li rigetta entrambi., affermando che i crediti indeducibili ai fini IRAP sono quelli che nascono da crediti certi, successivamente scontati o ridotti. Non possono invece considerarsi tali i minori introiti derivanti da un accordo, considerati, dunque, oneri deducibili ai fini IRAP.

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Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 11217 del 20 Maggio 2011

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Perdite su crediti indeducibili ai fini IRAP - Sent. Cass. 11217/2011



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