Dal 7 aprile 2011 entra in vigore il nuovo sistema di tassazione delle locazioni ad uso abitativo, sostitutivo delle attuali imposte Irpef, addizionali, di registro e di bollo. La cedolare secca permetterà al contribuente, che decida di farvi opzione, di scontare un' imposta del 21% o 19% sul canone di locazione annuo.
L'introduzione della cedolare nel nostro sistema fiscale è solo la prima di ulteriori novità annunciate con il decreto legislativo sul federalismo fiscale, che prevede altresì:
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Il Federalismo è stato introdotto nel nostro ordinamento dal Governo, attraverso un decreto legislativo , secondo la delega attribuitagli dal Parlamento.
Ricordiamo, infatti, che il decreto legislativo è uno strumento che permette al Governo, dietro apposita delega del Parlamento, di introdurre le leggi che ordinariamente sono, invece, predisposte dal Parlamento.
Si riassumono brevemente le novità più importanti apportate dal Federalismo:
Articolo 3 - CEDOLARE SECCA SUI REDDITI DA LOCAZIONE IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO in vigore dal 2011
Articolo 2 - DEVOLUZIONE AI COMUNI DELLA FISCALITA' IMMOBILIARE in vigore dal 2011
Articoli 8, 9 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA in vigore dal 2014
Articolo 11 - IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA in vigore dal 2014
Sono pertanto escluse da tale regime fiscale le locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio d'impresa/arti e professioni o da enti non commerciali .
Per poter tassare i redditi da locazione con l'imposta sostitutiva “cedolare secca”, i soggetti interessati dovranno non solo fare apposita opzione , ma dovranno anche comunicare all'inquilino , con lettera raccomandata, la volontà di aderire a tale regime . Questa comunicazione dovrà avvenire prima della scelta, a pena di inefficacia, e includerà la rinuncia , da parte del locatore, all' aggiornamento del canone , inclusa la variazione ISTAT, per tutta la durata dell'opzione.
La persona fisica che opta per la cedolare secca applicherà al canone di locazione annuo (in misura integrale), stabilito dalle parti nel contratto, la percentuale del:
La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non è previsto l'obbligo di registrazione.
Tale imposta sostituirà non solo l' Irpef e le relative addizionali , ma anche l' imposta di bollo e l' imposta di registro sul contratto di locazione e sulle risoluzioni e proroghe .
Resta fermo l' obbligo di:
La cedolare secca dovrà essere versata entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
La cedolare secca è stata introdotta con l'intento di stimolare l'emersione del sommerso nel settore delle locazioni, attraverso un abbattimento dell'imposizione fiscale. Questo è confermato anche dalle nuove e pesanti sanzioni applicabili in caso di omessa registrazione del contratto e in caso di omessa o insufficiente dichiarazione del reddito da locazione.
Nel caso in cui il reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non venga d ichiarato , oppure venga indicato in misura inferiore rispetto a quella effettivo, si applicano le seguenti sanzioni :
Invece, ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo che non sono stati registrati e entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
Queste disposizioni si applicano anche nel caso in cui :
a meno che la registrazione venga effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. sul federalismo.
In ogni caso i calcoli di convenienza devono essere effettuati caso per caso , in quanto l'esistenza di deduzioni o detrazioni Irpef (che non possono essere usufruite se si opta per la cedolare secca) potrebbero portare a conclusioni diverse.
I vantaggi della cedolare secca sono:
Vantaggi che però devono “fare i conti” con altre considerazioni :
Con un esempio simuliamo un caso di convenienza:
Esempio
La signora Agata Agati possiede due immobili che nel 2011 ha concesso in locazione ad un canone annuo di €. 25.000.
Gli altri redditi soggetti ad Irpef ammontano ad €. 30.000
Totale Redditi anno 2011: 55.000 €
Ai fini IRPEF, il reddito da locazione deve essere ridotto del 15% :
25.000 * 15% = 3.750
25.000 – 3.750 = 21.250
Per cui il reddito complessivo diventa: 30.000 + 21.250 = 51.250
Per la signora Agata è conveniente oppure no optare per la cedolare secca?
Con una tabella si evidenziano le differenze d'imposta adottando il regime Irpef piuttosto che la cedolare secca:
REGIME IRPEF
|
CEDOLARE SECCA
|
|
REDDITO IMPONIBILE IRPEF |
51.250
|
30.000
|
REDDITO IMPONIBILE CEDOLARE SECCA |
25.000
|
|
IRPEF |
15.795
|
7.720
|
CEDOLARE SECCA |
-
|
5.250
|
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (0,90%) |
461
|
270
|
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (0,6%) |
307
|
180
|
IMPOSTA DI REGISTRO (2%) |
500
|
-
|
PERDITA ADEGUAMENTO ISTAT (1,6% × 75% = 1,2%) |
-
|
186
|
TOTALE |
17.063
|
13.606
|
conviene optare per la cedolare secca.