Analogamente a quanto operato per gli studi evoluti per il periodo d’imposta 2009, anche per quelli relativi al 2010 è stata introdotta una nuova modalità di stima dell’apporto dei soci amministratori ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi basata sugli studi di settore.
Tale nuova modalità di stima:
• è effettuata per “teste”, ovvero in base al numero dei soci che rivestono la qualifica di amministratori;
• è normalizzata in base alla percentuale di lavoro svolto;
• si riflette sulla compilazione dei quadri A ed F del modello studi.
Come evidenziato nella recente Circolare Entrate n. 30/E/2011 per tali studi, indipendentemente dal rapporto che lega i soci amministratori con la società (collaborazione coordinata e continuativa, ecc.), è stata adottata la metodologia di stima fondata sulle “teste”, normalizzate in base alla percentuale di lavoro svolto, in luogo di quella fondata sulle “spese” sostenute per la remunerazione dell’attività prestata.
Pertanto, a partire dal 2009:
- è stata eliminata qualsiasi redditività dei compensi amministratore;
- è stata adottata una metodologia fondata:
- sul numero degli amministratori;
- in base alla percentuale di lavoro prestato;
- è stata soppressa la differenza tra soci “prevalenti” e “non prevalenti”.
La novità riguarda tutti i nuovi studi relativi alle attività economiche dei settori delle manifatture, del commercio e dei servizi.
Per gli studi non revisionati a partire dal 2008 (nel proseguo denominati “vecchi”) restano in vigore le precedenti regole.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Studi “vecchi” : stime sui compensi - Studi evoluti 2009 e 2010: stima “per teste”
Studi “vecchi” : stime sui compensi
Gli studi di settore in vigore dal 2008 (non interessati dalle suddette modifiche) presentano una modalità di stima differenziata in relazione alla percezione dei compensi da parte dei soci amministratori.
Infatti, la stima è determinata alternativamente:
• sui compensi: se i soci amministratori percepiscono un compenso;
• sulle teste: se i soci amministratori non percepiscono alcun compenso;
Studi evoluti 2009 e 2010: stima “per teste”
Come indicato in precedenza, a partire dal 2009, è stata modificata la modalità di stima dell’apporto degli amministratori.
Pertanto, gli studi di settore in vigore per il 2009 ed il 2010 presentano una modalità di stima, in relazione all’apporto dei soci amministratori, per “ teste”, ovvero in base al numero dei soci che rivestono la qualifica di amministratori , normalizzata in base alla percentuale di lavoro svolto.
Principali novità della modulistica
Di seguito si riportano le principali novità della modulistica relativa agli studi di settore utilizzabile per la dichiarazione dei dati afferenti l’annualità 2010.
Anche per gli studi di settore evoluti nel 2010, analogamente a quanto avvenuto in relazione al 2009 (C.M. n. 34/E/2010), è stato ristrutturato il
quadro A al fine di adeguarlo alla nuova metodologia di stima dei soci amministratori.
In particolare, tale quadro è stato interessato dalle seguenti modifiche:
- introduzione di due nuovi righi denominati “Soci amministratori” e “Soci non amministratori” ( in sostituzione della precedente distinzione tra “Soci con occupazione prevalente nell’impresa” e “Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente”);
- introduzione del nuovo rigo “Associati in partecipazione” (in sostituzione della precedente distinzione tra “Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell’impresa” e “Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al punto precedente”).
nel rigo relativo ai “Soci amministratori”: vanno indicate le informazioni relative all’attività inerente la qualifica di socio amministratore indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti).
Tali informazioni non devono essere riportate negli altri righi del presente quadro;
nella colonna relativa alla % di lavoro prestato: va indicata la percentuale dell’apporto di lavoro prestato dai soci amministratori per l’attività inerente tale qualifica. Le modalità di indicazione della percentuale relativa a detto apporto di lavoro devono risultare coerenti con quelle relative agli importi di cui al campo 2 del rigo F16, ovvero al campo 5 del rigo F19, corrispondenti all’ammontare delle spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore.
Coerentemente con le modifiche apportate al quadro A, introdotte al fine di consentire la nuova modalità di stima dell’apporto dei soci amministratori per la determinazione presuntiva dei ricavi basati sugli studi di settore, sono state effettuate alcune modifiche
al quadro F (Elementi contabili).
In particolare:
- è stata eliminata la sezione relativa ai “Soci amministratori” nel prospetto degli “Ulteriori elementi”;
- è stato introdotto:
- il campo interno 2 del rigo F16 (Spese per acquisti di servizi);
- il campo interno 5 del rigo F19 (Spese per lavoro dipendente […])
con le informazioni di dettaglio “di cui per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore”, con distinto riferimento, rispettivamente, alle società e gli enti soggetti all’IRES ed alle società di persone.
Come evidenziato dalla circolare 30/E, ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, le variabili “Spese per acquisti di servizi” e “Spese per lavoro dipendente […]” saranno utilizzate dal software GERICO al netto degli importi indicati nei suddetti campi interni.
Le istruzioni al quadro F sono state, di conseguenza, modificate come segue:
al rigo F16 , campo 2, va indicato l’ammontare delle spese per “compensi” corrisposti ai soci per l’attività di amministratore da parte di società ed enti soggetti all’IRES, comprensivi:
- dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dei rimborsi spese;
al rigo F19, campo 5, va indicato l’ammontare delle spese per “compensi” corrisposti ai soci per l’attività di amministratore da parte di società di persone, comprensivi:
- dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dei rimborsi spese;
indipendentemente dalla tipologia di rapporto in essere.
Al riguardo, come già precisato nella circolare n. 34/E/2010, l’importo da indicare nei campi citati deve essere riferito al solo compenso corrisposto ai soci per l’attività di amministratore.
Ne deriva che, nel caso in cui l’impresa corrisponda al socio amministratore compensi ad altro titolo, ad esempio perché il socio svolge anche altre attività in base a un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co), detti compensi non devono essere compresi nell’importo da indicare:
- nel campo 2 del rigo F16: società Ires;
- nel campo 5 del rigo F19: società di persone.
Qualora il socio amministratore, come chiarito per il 2009 nella circolare n. 34/E/2010,
svolga anche altre attività, oltre a quella di amministratore,
occorre distinguere in relazione al caso in cui tale soggetto:
- non percepisce alcun compenso;
- percepisce un compenso specifico per tali attività.
Nel caso in cui il socio amministratore svolga anche altre attività, oltre a quella di amministratore, per le quali
non sono corrisposti compensi sulla base di un rapporto contrattuale intrattenuto con la società, la percentuale di lavoro prestato dal socio amministratore da indicare nel quadro A dovrà tenerne conto. In tal caso, l’apporto di lavoro prestato dal socio amministratore sarà valorizzato dal software GERICO esclusivamente sulla base della percentuale indicata nel quadro A.
Qualora il
socio amministratore svolga anche altre attività, per le quali
riceve compensi in base ad un rapporto contrattuale intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, lavoro autonomo), la percentuale di lavoro prestato dal socio amministratore, da indicare nel quadro A, deve essere calcolata al netto della componente afferente l’attività per la quale si ricevono detti compensi. In tale ipotesi l’apporto di lavoro prestato dal socio amministratore sarà valorizzato dal software GERICO secondo il seguente criterio:
- per l’attività inerente la qualifica di amministratore, sulla base della percentuale indicata nel quadro A;
- con riguardo alle altre attività svolte in virtù di un rapporto contrattuale intrattenuto con la società, sulla base dei compensi indicati nel rigo F16, ovvero nel rigo F19, al netto di quelli afferenti l’attività di amministratore (indicati nei relativi campi interni).
In tal caso la percentuale di lavoro prestato dal socio amministratore va calcolata senza tener conto dell’impegno lavorativo profuso in tale ulteriore l’attività per la quale il socio riceve i compensi.