IL CASO
L’amministrazione finanziaria toscana aveva notificato un avviso di accertamento ad un contribuente che possedeva una quota del 35% di una società di persone che aveva aderito al c.d. concordato di massa previsto dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modifica in L. n. 656 del medesimo anno.
Avverso questo provvedimento, il contribuente ricorse in Commissione tributaria provinciale che accolse l’impugnazione, ribadita, poi, anche in secondo grado di giudizio.
I giudici del gravame, nella motivazione della sentenza, chiarirono che al momento dell'adesione della società al concordato di massa nessuna norma tributaria aveva previsto che la definizione dell'ILOR valesse come criterio anche per l'IRPEF dei singoli soci, per effetto della c.d. imputazione per trasparenza, come è poi è avvenuto grazie all’introduzione dell'articolo 9-bis, comma 18, del Dl 79/1997 nell’attuale ordinamento giuridico.
L’amministrazione finanziaria, nella figura del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle entrate, ricorse per Cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del T.U.I.R., D.L. n. 564 del 1994, art. 3, D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, D.P.R. n. 699 del 1973, artt. 41 bis e 43, "nonché dei principi generali in materia di condono e di redditi da partecipazione in società di persone", in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
In definitiva, il Fisco basava il proprio ricorso sul consolidato principio fiscale secondo cui la definizione del reddito da parte della società di persone costituisce titolo per l'accertamento fiscale nei confronti delle persone fisiche che non abbiano dichiarato all’amministrazione i redditi prodotti in forma associata, anche se trattasi di periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 79/1997.
La Corte di Cassazione, con questa sentenza, accoglie la tesi difensiva dell’Agenzia delle entrate, e rafforza così il principio tributario secondo il quale, spetta al socio, che non abbia dichiarato il reddito societario, secondo la propria quota di partecipazione, nella misura risultante dalla rettifica operata dall’amministrazione finanziaria a carico della società ai fini dell’ILOR, il pagamento del supplemento residuo d’imposta accertato dall’ente impositore.
L'articolo continua dopo la pubblicità