La manovra contenuta nel D.L. 138 del 13 agosto 2011 ha lo scopo di anticipare il pareggio del bilancio dal 2014 al 2013 e quindi si propone di prelevare in due anni 45,5 miliardi oltre a quelli già previsti dalla Manovra anticrisi approvata solo un mese fa con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Tra le tante misure previste il prelievo di solidarietà rappresenta sicuramente l’entrata piu’ semplice ed efficace.
Il governo giustifica questo eccezionale prelievo in considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.
Il prelievo di solidarietà sarà in vigore da subito, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga alle disposizioni previste dallo Statuto dei diritti del contribuente (art.3 L. 27 luglio 2000, n. 212) che vieterebbe aggravi di imposta retroattivi.
Ma vediamo in dettaglio di cosa si tratta.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Viene previsto dall’art. 2 del decreto legge e si applica già dal 2011 e poi per il 2012 e il 2013.
La base imponibile sarà il reddito complessivo del contribuente che verrà compito con una aliquota del 5 percento per l’ importo superiore a 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro, e del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.
Il contributo di solidarieta' e' deducibile dal reddito complessivo e questo ne attenuerà il carico a partire dal secondo anno.
L'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarieta' seguiranno le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
Qualora dall'applicazione del contributo derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48 per cento allo scaglione di reddito di 75mila euro il contribuente puo' optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche cosi' calcolata in luogo del contributo di solidarieta'.
Si tratta quindi di una clausola di salvaguardia che prevede la possibilità del contribuente di optare per la tassazione del 48% invece dell’applicazione del contributo di solidarietà.
Le modalità di attuazione verranno determinate con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 settembre 2011.
Su un reddito di 150mila euro nel 2011 il contributo di solidarietà sarà pari a 3.000 euro (60.000 euro x 5%)
Nel 2012 tale contributo sarà deducibile e quindi verrà restituito per lo scaglione pari al reddito dell’anno.
Ad esempio se anche nel 2012 il reddito sarà di 150.000 si pagheranno ulteriori 3.000 euro ma verra’ rimborsato il 43% del 3.000 euro pagati nel 2011, cioè 1290 e cosi’ per gli anni successivi.
Se si ipotizza il reddito sempre di 150mila euro il contributo di solidarietà nei tre anni ammonterà a 5.130 euro, cioè 9000 meno il 43% rimborsato in virtu’ della deducibilità del contributo.