I contribuenti che hanno posto in essere operazioni intracomunitarie senza essere iscritti nell’archivio VIES dovranno considerare tali operazioni come se fossero nazionali. In caso contrario saranno sanzionati. Sono escluse da sanzioni le violazioni commesse fino al 1° agosto 2011. Questo è uno dei tanti chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 39/E del 1° agosto 2011, ha fornito sul regime autorizzatorio delle operazioni Intra UE.
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Il D.l. 78/2010 ha introdotto l’obbligo per i soggetti che intendono porre in essere operazioni intracomunitarie, di ottenere l’autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate.
Una volta ottenuto il via libera dall’Agenzia, i soggetti verranno iscritti nell’archivio dei soggetti autorizzati, detto VIES (VAT Information Exchange System).
Per rendere applicabile la norma sono stati emanati recentemente due Provvedimenti dell’Agenzia, con i quali sono stati stabilite le modalità:
Le procedure sono diverse a seconda che il soggetto passivo Iva inizi l’attività e debba pertanto presentare la dichiarazione di inizio attività, o sia già attivo.
Con la circolare 39/E del 1° agosto 2011 l’Agenzia chiarisce che devono presentare l’istanza di inclusione nel VIES tutti i titolari di partita Iva anche nel caso in cui l’esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie avvenga in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di inizio attività. Pertanto, l’obbligo riguarda anche:
L’inclusione nell’archivio VIES è necessaria anche per quei soggetti che effettuano prestazioni di servizi intracomunitarie soggette ad Iva nel paese di destinazione (art. 7-ter d.p.r. 633/72).
I titolari di partita Iva che non risultano già inclusi nel VIES, devono manifestare la loro volontà di effettuare operazioni intracomunitarie presentando un’istanza:
Nella circolare n. 39/E del 1° agosto 2011 l’Agenzia presenta in allegato un fac-simile dell’istanza. Diverse sono le modalità di presentazione ammesse: raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata (PEC) sottoscritto digitalmente dal contribuente, oppure sottoscritto e presentato tramite copia per immagine dell’istanza firmata, insieme alla copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante (da allegare anche in caso di presentazione tramite servizio postale).
Durante i 30 giorni successivi all’attribuzione della partita Iva o alla presentazione dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate dovrà effettuare un’analisi di rischio del contribuente, necessaria per l’inserimento nel VIES. I soggetti che, durante questi 30 giorni, dovessero porre in essere operazioni intracomunitarie, dovranno trattare tali operazioni come se fossero nazionali. Eventuali violazioni, successive alla pubblicazione della circolare 39/E/2011, saranno sanzionate ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 471/1997. Dal 31° giorno in poi, nel caso in cui non sia arrivata nessuna comunicazione contraria da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà effettuare le operazioni intracomunitarie secondo il loro regime fiscale.
Nessuna deroga alla procedura nei confronti dei soggetti risultanti da operazioni straordinarie. Per quest’ultimi, tuttavia, è prevista la facoltà da parte dell’Agenzia di anticipare la valutazione del rischio rispetto alla manifestazione di volontà, in modo da ottenere nell’immediato una certificazione utile per operare immediatamente in ambito comunitario. Resta il fatto che la materiale inclusione nell’archivio VIES avverrà comunque successivamente.