Parte da oggi 1° agosto 2011 la consueta sospensione feriale dei termini processuali. L’interruzione, c.d. feriale, prevista dall’art. 1 della Legge n. 742/1969 ha, infatti, disposto la sospensione di diritto, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascuna annualità, del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, per poi riprendere a decorrere dal 16 settembre 2011. E quest’anno, al periodo feriale si cumula la norma dell’art. 155 del codice di procedura civile che proroga al giorno successivo ogni atto processuale che scadrebbe di sabato e domenica (è il caso dei termini processuali scaduti il 30 e il 31 luglio 2011).
Tale sospensione, avendo effetto anche in ambito tributario, si riflette sui termini di proposizione del ricorso, della costituzione in giudizio e del deposito di memorie e documenti, della definizione in via breve, nonché dell’accertamento con adesione.
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I termini processuali sospesi
A partire dal 1° agosto e fino al 15 settembre 2011 sono sospesi i termini processuali, mentre quelli sostanziali, relativi, cioè ai rapporti tra privati o ad attività che si realizzano al di fuori delle aule di giustizia, non subiscono sospensione. Di conseguenza, i termini processuali sospesi si riferiscono a:
- le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);
- le controversie di natura amministrativa e tributaria;
- i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
- l’accertamento con adesione del contribuente;
- la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.
La sospensione feriale nel processo tributario
Con riferimento al
processo tributario, la norma
si applica alle scadenze relative alla
presentazione del ricorso contro gli atti impositivi, sia
introduttivo che
costitutivo, in tutti i gradi di giudizio, dal primo alla Cassazione, ma anche al
deposito di documenti e/o memorie illustrative.
La pausa estiva determina un sostanziale
allungamento delle scadenze (46 giorni) entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario. Naturalmente, i termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ne deriva, ad esempio, che in caso in cui la notifica dell’atto di accertamento sia intervenuta
prima del periodo di sospensione feriale, ossia prima dell’01.08.2011, il computo dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso si ottiene
sommando il periodo decorso anteriormente al 1° agosto a quello successivo al 15 settembre 2011.
Al contrario,
se l’inizio del decorso dei termini processuali cade
durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano
a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè
dal 16 settembre 2011. Quindi, in caso in cui la notifica dell’atto di accertamento è intervenuta tra l’01.08.2011 ed il 15.09.2011, ossia durante il periodo feriale, il computo del termine di 60 giorni inizierà dal 16 settembre 2011.
Gli adempimenti non soggetti a sospensione feriale
La sospensione si applica esclusivamente ai termini processuali, quindi non riguarda altri adempimenti previsti dalla disciplina tributaria, ossia:
- la notifica di atti amministrativi d’imposta, quali avvisi di liquidazione e di accertamento, e la notifica di cartelle di pagamento;
- il versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (es.: Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, Ici, Tarsu, Tosap);
- la presentazione di dichiarazioni, denunce e comunicazioni (es.: Modello UNICO, dichiarazione IRAP, dichiarazione Ici, denuncia di successione).