Coloro che fanno acquisti di importo superiore a 3.600 € (iva inclusa), certificati da scontrini o ricevute fiscali, dovranno rilasciare i dati anagrafici e il codice fiscale al venditore che, a sua volta, dovrà comunicare tali informazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 30.04.2012 (per gli acquisti del 2011). Se gli acquisti sono certificati da fattura la soglia si abbassa a 3.000 € (iva esclusa).
Si tratta del nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva, a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi (in generale tutti i soggetti passivi Iva) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute. Deve trattarsi di operazioni rilevanti Iva, quindi quelle imponibili, non imponibili ed esenti, restando escluse invece quelle fuori campo Iva.
Devono essere comunicate solo le operazioni che superano un determinato importo, diverso a seconda che, per le operazioni poste in essere, sia obbligatoria o meno l’emissione della fattura. In particolare:
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 30.05.2011 fa il punto sulle modalità di applicazione dello spesometro, chiarendo numerosi dubbi dei contribuenti, chiamati a procedere al primo invio entro il 31 ottobre 2011.
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Il nuovo obbligo è stato introdotto per misurare la spesa dei contribuenti, da qui il suo nome “spesometro”.
Le comunicazioni che saranno inviate all’Agenzia delle Entrate permetteranno al fisco di confrontare il reddito dichiarato dai contribuenti con le spese da essi sostenute. In questo modo sarà più facile individuare gli evasori: spese e consumi infatti sono elementi utili per individuare la capacità contributiva delle persone fisiche, per ricostruire la congruità dei volumi d’affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni dei soggetti Iva. Pertanto, ad esempio, se un contribuente dichiara di percepire 20.000 € di reddito, ma nello stesso anno, spende ad esempio 40.000€, potrebbe essere assoggettato ad un accertamento sintetico.
Per ogni tipo di operazione dovrà essere riportato:
Per consentire un approccio graduale al nuovo obbligo di comunicazione, è stato previsto un periodo transitorio nel quale varia il termine di presentazione e la soglia entro la quale scatta l’obbligo in questione.
Per il periodo d’imposta 2010:
L’esclusione per le operazioni non certificate da fattura resiste anche per il 2011, solo fino al 30.06.2011 (durante questo periodo, però, torna applicabile il limite di € 3.000, in quanto la soglia di 25.000 € vale solo per l’anno 2010).
La comunicazione deve essere inviata entro il 30.04 dell’anno successivo a quello di riferimento. Visto che per l’anno 2010 l’Agenzia delle Entrate ha previsto un termine diverso, le prossime scadenze saranno:
Per l’invio deve essere utilizzato l’apposito software disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Il Decreto Sviluppo ha eliminato l’obbligo di comunicazione a carico dei venditori, nel caso di acquisti, di importo superiore a 3.000€ o 3.600 €, da parte di consumatori finali, effettuati con carte di credito, prepagate o bancomat.
L’obbligo di segnalazione viene posto, con la manovra correttiva 2011, a carico degli operatori finanziari che hanno emesso le carte di credito, di debito e prepagate. Tali soggetti, pertanto, dovranno rilevare dagli estratti conti le operazioni soggette all’adempimento, e comunicarne i dati all’Agenzia delle Entrate con modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento direttoriale.