Il modello 770/2011 è la dichiarazione che deve essere compilata e presentata dai sostituti d’imposta che nel 2010 hanno corrisposto compensi ed effettuato le relative ritenute. È il caso, ad esempio, dei datori di lavoro che hanno somministrato redditi di lavoro dipendente. Con questa dichiarazione i sostituti comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni rilasciate, come il CUD nel caso dei datori di lavoro.
Il modello 770, quindi, a differenza delle altre dichiarazioni (ad esempio Unico e 730) deve essere disposto e inviato solamente dai soggetti che hanno erogato redditi, non da quelli che li hanno ricevuti.
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Il modello 770 si compone di due parti:
Per capire qual è il modello giusto da presentare, bisogna individuare la tipologia dei dati che devono essere dichiarati.
Infatti, mentre nel semplificato si indicano i redditi e le ritenute sui compensi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo, occasionale, nell’ordinario vanno inseriti i compensi e le ritenute sui dividendi, proventi da partecipazione e redditi di capitale.
In generale l’ordinario va presentato quando il semplificato “non basta più”, vale a dire quando la tipologia dei compensi e delle ritenute non è dichiarabile con il modello semplificato, è il caso, ad esempio, dei redditi di capitale.
Sono obbligati a presentare il modello ordinario 2011 i sostituti che nel 2010 hanno corrisposto:
La scadenza originaria del 770 è il 31 luglio, ma quest’anno slitta al 22 agosto 2011 poiché il 31 luglio cade di domenica, e il 1° agosto inizia il periodo di sospensione, previsto dal D.p.c.m. del 12.05.2011, che termina sabato 20 agosto.
L’unica modalità di presentazione ammessa è quella telematica, che può avvenire direttamente (utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline) o attraverso un intermediario abilitato.
Il modello 770/2011 Ordinario è stato approvato con ilProvvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2204 del 17.01.2011 e le principali novità di quest’anno derivano dalla norma sullo scudo fiscale, che disciplina il rientro dei capitali e delle attività detenute all'estero.
Gli intermediari che hanno ricevuto la "dichiarazione riservata" per le attività emerse devono indicare i versamenti ed i dati riepilogativi di tali attività nella sezione IV dei quadri ST e SX del modello.
Questi quadri esistevano anche l’anno scorso, ma visto che per l’anno 2010 l’imposta sostitutiva ha due aliquote diverse (6% fino al 28.2.2010 e 7% dal 1.3.2010 al 30.04.2010), è stata inserita nel modello 2011, alla sezione del quadro SX chiamata “Prospetto per le attività emerse (scudo fiscale)”, la nuova colonna 3 per distinguere i versamenti delle diverse imposte.
Inoltre è stata eliminata la colonna 6 del rigo SX1, utilizzata l’anno scorso per indicare l’importo del credito derivante dal differimento del 20% dell’acconto Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2009.