La partita IVA è revocata d’Ufficio se il titolare non ha esercitato alcuna attività d’impresa o di lavoro autonomo per almeno tre annualità consecutive. Alle stesse conseguenze si potrà arrivare anche se lo stesso titolare non presenta la dichiarazione annuale Iva. Lo ha previsto l’articolo 23, comma 22 del D.L. n. 98/2011 (c.d. “Manovra economica 2011”), convertito in L. n. 111 del 15 luglio 2011.
A fronte del provvedimento di revoca delle partite Iva inattive, l’articolo 23, comma 23 della manovra introduce anche una sanatoria per coloro che non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività. Tali contribuenti potranno sanare la loro posizione versando, entro 90 giorni successivi all’entrata in vigore della manovra , una sanzione minima pari a 129 euro.
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La Manovra economica 2011 ha introdotto un’importante novità sulla chiusura delle partite Iva. Rispetto al passato, quando era prevista la cancellazione delle partite Iva inattive solo a iniziativa dei contribuenti, oggi nel testo definitivo della manovra è prevista anche la cancellazione d’ufficio:
In alternativa alla revoca d’ufficio della partita Iva inattiva resta la cancellazione a iniziativa del contribuente. Egli potrà sanare l’omessa dichiarazione di cessazione attività, pagando entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 4 ottobre 2011) un forfait di 129 euro, cioè un quarto di 516 euro. Chi non si avvale di questa misura rischia una sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro.
In pratica, per aderire alla norma di favore è sufficiente provvedere al versamento tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, della sanzione minima di 129 euro, indicando i seguenti elementi:
Un procedimento semplificato, dunque, che non contempla neppure, come precisato nel Comunicato Stampa dell’11.07.2011 dell’Agenzia, l’onere di presentare “apposita comunicazione” di cessazione dell’attività, comunicazione che è stata invece incorporata nello stesso modello F24: la partita Iva verrà, infatti, chiusa sulla base dei dati indicati nel modello.
La norma si applica a condizione però che la violazione non sia stata constata con atto di contestazione portato a conoscenza del contribuente.