Speciale Pubblicato il 15/07/2011

No al rimborso Iva per beni strumentali non dismessi in assenza di attività professionale - Sent. Cass. 8692/2011

Il rimborso IVA relativo all’acquisto di beni strumentali non è legittimo anche in assenza di attività professionale se il contribuente non dimostra che i beni sono stati dismessi . Si presume, altrimenti, per tali beni , un diverso utilizzo non inerente alle finalità imprenditoriali. Questa la sentenza della Suprema Corte n. 8692 del 15 Aprile 2011.



La vicenda trae inizio dal provvedimento di rigetto emanato dall’Amministrazione finanziaria su una richiesta di rimborso IVA relativa all’acquisto di beni strumentali, motivata dalla mancanza di attività professionale.

Il contribuente impugnava il provvedimento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso.
L'Agenzia proponeva appello lamentando la violazione del principio comunitario di neutralità dell'IVA ma anche questo veniva rigettato.

La Corte considera inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e accoglie invece il ricorso proposto dall’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

La Suprema Corte afferma  infatti che per avere diritto al rimborso dell’IVA pagata per beni strumentali il contribuente deve dimostrare l’effettiva dismissione dei beni stessi, anche in presenza di studio professionale chiuso o fermo, per provare la loro stretta inerenza all’attività del contribuente e l’assenza di altro utilizzo, non inerente. .

L'articolo continua dopo la pubblicità

Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 8692 del 15 Aprile 2011

Per il commento completo ed il testo integrale della sentenza scarica il documento al seguente link:/>No al rimborso Iva per beni strumentali non dismessi in assenza di attività professionale - Sent. Cass. 8692/2011


TAG: Accertamento e controlli Rimborso IVA 2024