Speciale Pubblicato il 14/07/2011

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La chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti

di Studio Rotondaro - www.taxlawplanet.net

La manovra correttiva 2011 prevede la chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti non superiori ad euro 20.000,00 al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e di agevolare la gestione complessiva dei procedimenti amministrativi.



Il comma 12 dell'articolo 39 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, cosiddetta manovra correttiva), in vigore dal 6 luglio 2011, prevede una chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti.

Secondo le previsioni della manovra correttiva è possibile sanare il modo agevolato le liti tributarie in essere alla data del 1° maggio 2011 con l'Agenzia delle entrate se di valore non superiore ad euro 20.000,00.

Si tratta, precisa la stessa norma, delle liti pendenti davanti alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni grado di giudizio.

Sono ricomprese anche le liti pendenti in Cassazione. Con pendenti s'intendono le controversie tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate per le quali, alla data del 1° maggio 2011, è stato presentato ricorso senza che vi sia stata una sentenza definitiva.

Possono essere sanate le liti aventi per oggetto provvedimenti, avvisi di accertamento ed altri atti impositivi, ma non quelle riguardanti il silenzio-rifiuto, il diniego di rimborsi, oltre agli avvisi di liquidazione, ingiunzioni ed iscrizioni a ruolo, salvo eccezioni, quali si riferiscano ad una funzione impositiva e non liquidatoria.

Per quanto riguarda il valore della lite è da verificare l'importo di ciascun contenzioso con riferimento alle somme contestate in toto o integralmente, in caso di contestazione parziale.

Si precisa che la norma fa riferimento alla precedente sanatoria delle liti fiscali pendenti prevista dall'articolo 16 della legge n. 289/2002 attingendo, in particolare, alle relative istruzioni dell'amministrazione finanziaria.

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Le liti che possono essere definite

Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi della norma in analisi sono sospese fino al 30 giugno 2012.

Inoltre, per le stesse liti fiscali pendenti, sono sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio

In particolare, gli uffici competenti dovranno trasmettere alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello oltre che alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012.

La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione.

Le sanzioni e il temine per presentare la domanda di definizione


L'agevolazione stabilisce la domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012 e che sia versata una cifra compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo pari al 50% del valore della lite.

Sanzioni previste (al netto delle somme già versate) Euro 150,00 -> liti d'importo fino ad euro 2.000,00

Per le liti superiori ad euro 2.000,00:
- 10% del valore -> se è soccombente l'Agenzia
- 30% del valore -> se non vi è ancora stata alcuna pronuncia
- 50% del valore -> se è soccombente il contribuente

La minisanatoria prevede che:


• le somme dovute siano versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
• restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
• con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate verranno stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione relativa alla norma in commento.

Le somme già versate, ai sensi del comma 5 dell'articolo 16, possono essere scomputate da quelle dovute. Si tratta delle somme iscritte a ruolo a titolo definitivo, oltre a quelle a titolo provvisorio. Sono ricompresi, in tale definizione, gli interessi ed i tributi, le sanzioni amministrative, le indennità di mora, purché ancora in contestazione.



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