Il testo definitivo della manovra correttiva (D.l. 98/2011), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6.7.2011, apporta alcune modifiche al nuovo regime dei contribuenti minimi, rispetto a com’era stato previsto nella prima bozza.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Requisiti
Dal 1° gennaio 2012 il regime dei contribuenti minimi si applica per 5 anni, in particolare:
- per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e,
- per i quattro successivi.
Potranno accedere al regime dei minimi solo le persone fisiche che:
- intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;
- hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31.12.2007;
a condizione che:
- non abbiano esercitato attività artistica professionale o imprenditoriale negli ultimi 3 anni;
- l’attività non costituisca mera prosecuzione di un’altra svolta precedentemente (salvo il periodo di pratica obbligatorio).È prevista, invece, la possibilità che il contribuente continui l’attività svolta da un altro soggetto se i ricavi dell’anno precedente a quello di accesso al regime non superano i 30.000 €.
L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sarà del 5%.
Secondo la nuova disciplina il regime dei minimi cessa quando i contribuenti:
- nell’anno solare precedente:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi superiori a € 30.000;
- hanno effettuato cessioni all’esportazione;
- hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro;
- hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori co.co.co. o collaboratori a progetto;
- nel triennio solare precedente, hanno effettuato acquisti di beni per un ammontare complessivo superiore a € 15.000;
- si avvalgono di regimi speciali Iva;
- sono non residenti;
- effettuano esclusivamente o prevalentemente cessioni di immobili ex articolo 10, numero 8), DPR 633 del 1972 o di mezzi di trasporto nuovi ex articolo 53, comma 1, del Decreto Legge numero 331 del 1993;
- sono soci/associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116 del Tuir.
Regime per gli ex-minimi
Regime ad hoc per gli ex-minimi, ossia
per coloro che pur non potendo beneficiare del nuovo regime o vi fuoriescano
sono in possesso dei requisiti previsti dai
commi 96-97-98-99 dell’art. 1 della L. 244/2007. Tali soggetti saranno esonerati:
• dagli
obblighi di registrazione e
tenuta delle
scritture contabili;
• dalle
liquidazioni e dai
versamenti periodici
Iva;
• dall’
Irap.
Altre novità
Sono stati
abrogati il primo e secondo periodo del comma 117 dell’art. 1 della L. 244/2007, riguardanti:
• la
decorrenza del regime dal 1° gennaio 2008;
• il
calcolo degli
acconti IRPEF per l’
anno in cui avviene il
passaggio dal regime ordinario a quello dei minimi.