Come noto, l’art. 96 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai commi da 1 a 4, disciplina il c.d. regime ordinario di deduzione degli interessi passivi ed oneri ad essi assimilati, derivanti da rapporti di natura finanziaria, fino alla concorrenza degli interessi attivi ed eventuale riporto delle eccedenze, fino ad un massimo del 30% del risultato operativo lordo (ROL).
Di contro, i commi 5 e 5-bis, del medesimo articolo di legge, regolamentano il c.d. regime speciale di deducibilità degli interessi passivi, applicabile al settore bancario, finanziario e assicurativo, nella misura del 96 per cento dell’ammontare degli interessi passivi (non applicandosi quanto disposto dai commi 1- 4 dell’art. 96 del TUIR).
Qualora l’impresa si trovi in regime di consolidato nazionale, la norma prevede che “l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili fino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato”.
La normativa vigente, al comma 5 dell’art. 96 del TUIR intende per “industriale” l’esclusività o la prevalenza dell’attività di assunzione di partecipazioni in società industriali, ovvero in società che svolgono attività diversa da quella creditizia o finanziaria.
La risoluzione apporta, quindi ulteriori chiarimenti rispetto quanto previsto dalla circolare 37 del 22 luglio 2009, assimilando la partecipazione di una holding al capitale di società che svolgono attività assicurativa alla partecipazione in società che svolgono attività creditizia e finanziaria, superando, dunque, il tenore letterale espresso dall’art. 96 del TUIR.
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