Speciale Pubblicato il 05/07/2011

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Extracomunitari e verifica autenticità dei documenti

di Studio Giorgi e Vitelli - Consulenti del Lavoro

Responsabile il datore di lavoro che occupa lavoratori extracomunitari senza aver controllato l’autenticità dei documenti esibiti



Il datore di lavoro che occupa un lavoratore extracomunitario con falso permesso di soggiorno è responsabile per avere utilizzato irregolarmente lo straniero. Questa è la conclusione alla quale sono giunte alcune sentenze del Tribunale di Milano (n. 14390 del 19 dicembre 2010 e n. 431 del 14 gennaio 2011).
Dunque, in capo al datore di lavoro, che assume un lavoratore extracomunitario, sussiste un onere specifico di diligenza che consiste nel controllare non solo l’identità del lavoratore , ma anche la regolarità dei documenti esibiti, non limitandosi ad ottenere una semplice fotocopia del permesso di soggiorno, senza pretendere l’originale e senza preoccuparsi di verificarne l’autenticità presso gli organi competenti quali, ad esempio, la Questura.

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Le conseguenze del mancato controllo dell’identità del lavoratore straniero

Secondo tali pronunce, chi non effettua correttamente i dovuti accertamenti per verificare l’autenticità del permesso di soggiorno esibito dal lavoratore extracomunitario, sarà ritenuto responsabile e la conseguenza di tale omesso riscontro è l’applicazione delle sanzioni amministrative per il lavoro sommerso, laddove emerga la registrazione nel libro unico del lavoro di un lavoratore con generalità diverse da quelle effettive.
In tal caso troverebbe applicazione la sanzione amministrativa prevista in caso di impiego di lavoratori nei cui confronti non è stata effettuata la comunicazione anticipata di assunzione, che va da € 1.500,00 ad € 12.000,00 per ogni lavoratore irregolarmente occupato, più € 150,00 per ogni giornata effettivamente svolta di lavoro irregolare.

L’occupazione di un lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno integra anche l’ipotesi di illecito penale.
L’art. 22, comma 12, del D.Lgs. 286/1998 e successive modificazioni, prevede che il datore di lavoro venga sanzionato con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore, quando occupi alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari:
• privi di permesso di soggiorno;
• con permesso scaduto e per il quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
• con permesso di soggiorno revocato o annullato.

Quando il lavoratore extracomunitario puo’ lavorare senza essere considerato clandestino

L’extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per turismo non può lavorare ed è considerato a tutti gli effetti clandestino perché sprovvisto di permesso di soggiorno per lavoro.
L’extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per studio può prestare attività lavorativa part-time, nel limite di 20 ore settimanali e 1.040 ore annue, oppure full-time (40 ore settimanali), ma solo per 6 mesi, sempre nel limite annuale di 1.040 ore. Questo perché altrimenti verrebbe a vanificarsi la finalità propria del permesso per studio che è appunto quella di frequentare regolarmente un corso di studi.
Il permesso di soggiorno ha una durata massima di due anni, di un anno se è stato rilasciato per lavoro a tempo determinato. L’adempimento per il rinnovo è a carico del lavoratore che deve attivarsi almeno 60 giorni prima della scadenza inoltrando alla Questura richiesta di rinnovo, utilizzando il cd Kit a banda gialla, inviato tramite degli Uffici Postali.
E’ logico che se per qualsiasi motivo la Questura dovesse negare il rinnovo del permesso di soggiorno, l’extracomunitario perde il diritto di soggiornare regolarmente e non può più nemmeno lavorare.
In attesa del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, la ricevuta postale, comprovante l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo, è considerata documento sufficiente per continuare un regolare rapporto di lavoro, per lasciare l’Italia o per iniziare un nuovo rapporto di lavoro.

La norma vale per tutti i lavoratori extracomunitari, compreso i domestici (COLF e BADANTI).


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