La Manovra Correttiva del 30/06/2011, insieme alle altre novità, prevede nuove regole per il riporto delle perdite fiscali realizzate da soggetti passivi Ires.
In seguito ad alla modifica prevista dalla manovra riguardante il comma 1 e 2 dell’art. 84 del Tuir, il riporto delle perdite di impresa sarà limitato, relativamente all’importo e illimitato in riferimento al periodo in cui le perdite possono essere riportate.
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Supponiamo che nell’anno X la società Esempio Srl abbia chiuso l’esercizio con una perdita fiscale pari a 100.
Negli anni successivi realizza i seguenti redditi:
reddito anno x+1 15
reddito anno x+2 20
reddito anno x+3 18
reddito anno x+4 10
reddito anno x+5 35
reddito anno x+6 32
Secondo la previgente disciplina, ogni anno, per un massimo di cinque anni, Esempio Srl potrà riportare la perdita abbattendo il proprio reddito nei limiti di capienza dello stesso, così facendo al quinto anno la perdita sarà stata assorbita per 98 (15+20+18+10+35).
Nonostante vi sia un residuo di 2, tale residuo non potrà essere utilizzato ad abbattimento del reddito poiché già oltre i 5 periodi di imposta successivi. Nel periodo di imposta x+6 di conseguenza sconterà la società sconterà l’Ires sull’intero ammontare del reddito.
In seguito alla novità apportata dalla manovra correttiva, ogni anno la Esempio Srl potrà riportare la propria perdita fiscale nei limiti dell’80% del reddito realizzato. D’altra parte, la perdita che residua potrà essere riportata senza limiti di tempo fino a completo azzeramento della stessa.
La perdita riportabile in ciascun periodo di imposta risulta essere la seguente:
reddito anno x+1 12
reddito anno x+2 16
reddito anno x+3 14,4
reddito anno x+4 8
reddito anno x+5 28
reddito anno x+6 21,6
Di conseguenza il reddito residuo imponibile Ires in ciascun periodo di imposta sarà il seguente:
reddito anno x+1 3
reddito anno x+2 4
reddito anno x+3 3,6
reddito anno x+4 2
reddito anno x+5 7
reddito anno x+6 10,4
Come si evince da quanto sopra, nel periodo di imposta x+6 la società avrà completamente azzerato la perdita dell’esercizio x.
Tale nuova modalità di riporto delle perdite comporta un introito fiscale all’Amministrazione Finanziaria calcolato sul 20% del reddito realizzato in ciascun periodo di imposta.
a cura di TaxLawPlanet S.r.l. ww.taxlawplanet.net