Speciale Pubblicato il 05/07/2011

Tempo di lettura: 3 minuti

La Manovra Correttiva 2011 cambia il riporto delle perdite fiscali per i soggetti Ires

di Studio Rotondaro - www.taxlawplanet.net

Riporto delle perdite limitato nell’importo ma illimitato in riferimento al perioco. Come cambia il riporto delle perdite dopo la manovra Correttiva 2011.



La Manovra Correttiva del 30/06/2011, insieme alle altre novità, prevede nuove regole per il riporto delle perdite fiscali realizzate da soggetti passivi Ires.
In seguito ad alla modifica prevista dalla manovra riguardante il comma 1 e 2 dell’art. 84 del Tuir, il riporto delle perdite di impresa sarà limitato, relativamente all’importo e illimitato in riferimento al periodo in cui le perdite possono essere riportate.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Il Riporto delle perdite

Il comma 1 dell’art. 84 del Tuir cosi recita: “La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’art. 109 comma 5”.
In sintesi, l’art. 84 del Tuir al comma 1 prevede che la perdita possa essere portata in diminuzione del reddito realizzato nei periodi successivi per l’intero importo, nel rispetto del limite dei cinque periodi di imposta successivi.
Al comma 2 dello stesso articolo si precisa quanto segue : “le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva”. Quindi, nel caso in cui le perdite siano state realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione (start up) potranno essere riportate per l’intero importo e senza alcun limite di tempo.
La novità apportata dalla manovra correttiva, sostanzialmente, comporterà un riporto delle perdite fiscali delle imprese a regime senza alcun limite di tempo, ma il reddito prodotto negli esercizi successivi verrà abbattuto soltanto per una quota pari all’80% del reddito imponibile realizzato in ciascun periodo, fino al totale riassorbimento.

Un esempio pratico servirà per meglio comprendere quanto anzidetto

Supponiamo che nell’anno X la società Esempio Srl abbia chiuso l’esercizio con una perdita fiscale pari a 100.

Negli anni successivi realizza i seguenti redditi:
reddito anno x+1 15
reddito anno x+2 20
reddito anno x+3 18
reddito anno x+4 10
reddito anno x+5 35
reddito anno x+6 32

Secondo la previgente disciplina, ogni anno, per un massimo di cinque anni, Esempio Srl potrà riportare la perdita abbattendo il proprio reddito nei limiti di capienza dello stesso, così facendo al quinto anno la perdita sarà stata assorbita per 98 (15+20+18+10+35).
Nonostante vi sia un residuo di 2, tale residuo non potrà essere utilizzato ad abbattimento del reddito poiché già oltre i 5 periodi di imposta successivi. Nel periodo di imposta x+6 di conseguenza sconterà la società sconterà l’Ires sull’intero ammontare del reddito.
In seguito alla novità apportata dalla manovra correttiva, ogni anno la Esempio Srl potrà riportare la propria perdita fiscale nei limiti dell’80% del reddito realizzato. D’altra parte, la perdita che residua potrà essere riportata senza limiti di tempo fino a completo azzeramento della stessa.

La perdita riportabile in ciascun periodo di imposta risulta essere la seguente:

reddito anno x+1 12
reddito anno x+2 16
reddito anno x+3 14,4
reddito anno x+4 8
reddito anno x+5 28
reddito anno x+6 21,6

Di conseguenza il reddito residuo imponibile Ires in ciascun periodo di imposta sarà il seguente:

reddito anno x+1 3
reddito anno x+2 4
reddito anno x+3 3,6
reddito anno x+4 2
reddito anno x+5 7
reddito anno x+6 10,4

Come si evince da quanto sopra, nel periodo di imposta x+6 la società avrà completamente azzerato la perdita dell’esercizio x.
Tale nuova modalità di riporto delle perdite comporta un introito fiscale all’Amministrazione Finanziaria calcolato sul 20% del reddito realizzato in ciascun periodo di imposta.

a cura di TaxLawPlanet S.r.l. ww.taxlawplanet.net

Vai al Dossier Manovra Correttiva 2011 per altri  approfondimenti