IL CASO
La Corte di Cassazione, con questa sentenza, ha giudicato in merito alla legittimità della sentenza di condanna inflitta all’Agenzia delle entrate dalla CTR della Lombardia per il rimborso, a titolo di restituzione, della tassa di concessione governativa indebitamente versata dal contribuente per due annualità d’imposta.
La questione era stata sottoposta al giudizio dei giudici tributari che, sia in prima cura che in appello, furono concordi nel ritenere l’illegittimità dell’azione dell’amministrazione finanziaria la quale, attraverso l’istituto del silenzio rifiuto, non aveva accolto la richiesta di rimborso presentata dalla società contribuente.
Il Fisco aveva richiesto, come presupposto per il rimborso del tributo, l’iscrizione del credito d’imposta nel bilancio finale di liquidazione, come previsto per gli altri crediti, rappresentando cioè nell’unica motivazione la violazione e falsa applicazione dell’art. 2453, in relazione alla redazione del bilancio finale di liquidazione, dell’art. 2424 concernente gli elementi che compongono il contenuto dello stato patrimoniale del bilancio, nonché l’omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.
Nell’analisi del ricorso, rigettato, la Suprema Corte ha analizzato ampiamente il problema della conflittualità tra direttive comunitarie e normativa nazionale ed il carattere direttamente esecutivo di talune norme che non necessitano di specifico recepimento da parte dei singoli Stati.
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Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 13086 del 15 Giugno 2011
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Sì al rimborso della concessione governativa senza iscrizione del credito in bilancio - Sent. Cass. 13086/2011