Speciale Pubblicato il 30/03/2016

Tempo di lettura: 4 minuti

Determinazione plusvalenze e minusvalenze del professionista

di Staff di Fiscoetasse

Come si determinano e come incidono sul reddito del professionista le plusvalenze e le minusvalenze in Unico 2016.



Il quadro RE dell’Unico 2016 va compilato per dichiarare i redditi conseguiti nel 2015 dai lavoratori autonomi che determinano il reddito con il regime analitico. Quando un professionista o un artista effettua una cessione di un bene strumentale rileva una plusvalenza o una minusvalenza che concorrono alla formazione del reddito imponibile e pertanto vanno dichiarate. L’art. 54 del T.U.I.R ai commi 1-bis; 1-bis.1 e 1-ter delinea il comportamento da attuare nel caso in cui si realizzino una plusvalenza o una minusvalenza per i professionisti, e come queste influenzano il reddito. Facciamo il punto.


 

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Le minusvalenze del professionista

L’art. 54 del T.U.I R al comma 1-bis.1 specifica che concorrono a diminuire il reddito imponibile, le minusvalenze dei beni strumentali (esclusi gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione) se:

Si precisa che concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni mobili e immobili strumentali: il requisito della strumentalità cioè dell’utilizzo del bene nell’attività d’impresa è condizione fondamentale per poter imputare correttamente questi valori. I beni per dar luogo a minusvalenze devono avere queste caratteristiche:

Le plusvalenze del professionista

L’art. 54 comma 1-bis del TUIR precisa che concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:

Specularmente, per dar luogo a plusvalenze la cessione deve riguardare o beni mobili acquistati dopo il 4/7/2006 o beni immobili acquistati tra il 2007 e il 2009.

La determinazione del valore delle plusvalenze e delle minusvalenze

L’art 54 al comma 1-ter del T.U.I.R specifica che “si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.”

Quindi ai fini del calcolo della plus/minusvalenza è necessario:

Esempio di calcolo plusvalenze e minusvalenze da cessioni di beni parzialmente deducibili

In base a quanto chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/e del 2006 se le plusvalenze o le minusvalenze derivano dalla cessione a titolo oneroso di beni strumentali il cui costo non sia integralmente deducibile, le differenze rilevano in proporzione tra :

Esempio:

  1. Dati di acquisto:
    • Costo d’acquisto: 36.600 euro iva compresa (30.000 euro di imponibile +6.600 di iva)
    • costo ammortizzabile: 33.960 euro (pari a 30.000 euro di imponibile ed al 60% dell’iva→ La percentuale di detraibilità IVA sui veicoli è il 40%, pertanto il restante 60% è indetraibile e diventa un costo. 60%*6.600=3.960). 30.000+3.960=33.960 euro di costo ammortizzabile
  2. Il coefficiente di ammortamento civile è il 25% di 33.960 pari a 8.490,00 euro annui
  3. Il valore massimo fiscalmente riconosciuto di un’autovettura è 18.076 euro, di cui è possibile dedurre il 20% pari a 3.615,20 euro totali.
  4. Il coefficiente di ammortamento fiscale è il 25% di 3.615, 250 euro pari a 903,80 euro annui
  5. Si rivende nel 2015 a 25.000 euro iva compresa (pari a 2.022)

Tabella di calcolo:

Anno

COSTO STORICO DELL’AUTO

AMMORTAMENTO CIVILISTICO

COEFF. DI AMM.

25%

AMMORTAMENTO FISCALE

VALORE RESIDUO DELL’AUTO

2013

33.960 euro

8.490,00

(33.960,00 X 25%)

Euro    903,80

(25% X 18.076 X 20%)

Civilistico

25.470,00

Fiscale

2.711,40

2014

33.960 euro

8.490,00 euro

(33.960,00 X 25%)

903,80 Euro

(25% X 18.076 X 20%)

Civilistico: 16.980,00:Fiscale

1807,60

2015

33.960,00 euro

VENDITA DEL VEICOLO A 25.000,00 EURO

Plusvalenza realizzata: 25.000 – 16.980 = 8.020,00

Quota plusvalenza che concorre alla formazione del reddito 8.020 (-2.022 di iva) X 10,65% = 5.998 X  10,65% = 638,51 euro di plusvalenza tassabile

Dove la percentuale dell’10,65% è stata ottenuta dal rapporto tra ammortamento fiscale e ammortamento civile: {(903,80+ 903,80) : (8.490+8.490)} X 100= 10.65%

e i 2.022 euro di iva sono quelli imputati nella fattura di vendita del veicolo



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