Il quadro RE dell’Unico 2016 va compilato per dichiarare i redditi conseguiti nel 2015 dai lavoratori autonomi che determinano il reddito con il regime analitico. Quando un professionista o un artista effettua una cessione di un bene strumentale rileva una plusvalenza o una minusvalenza che concorrono alla formazione del reddito imponibile e pertanto vanno dichiarate. L’art. 54 del T.U.I.R ai commi 1-bis; 1-bis.1 e 1-ter delinea il comportamento da attuare nel caso in cui si realizzino una plusvalenza o una minusvalenza per i professionisti, e come queste influenzano il reddito. Facciamo il punto.
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L’art. 54 del T.U.I R al comma 1-bis.1 specifica che concorrono a diminuire il reddito imponibile, le minusvalenze dei beni strumentali (esclusi gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione) se:
Si precisa che concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni mobili e immobili strumentali: il requisito della strumentalità cioè dell’utilizzo del bene nell’attività d’impresa è condizione fondamentale per poter imputare correttamente questi valori. I beni per dar luogo a minusvalenze devono avere queste caratteristiche:
L’art. 54 comma 1-bis del TUIR precisa che concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
Specularmente, per dar luogo a plusvalenze la cessione deve riguardare o beni mobili acquistati dopo il 4/7/2006 o beni immobili acquistati tra il 2007 e il 2009.
L’art 54 al comma 1-ter del T.U.I.R specifica che “si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.”
Quindi ai fini del calcolo della plus/minusvalenza è necessario:
In base a quanto chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/e del 2006 se le plusvalenze o le minusvalenze derivano dalla cessione a titolo oneroso di beni strumentali il cui costo non sia integralmente deducibile, le differenze rilevano in proporzione tra :
Esempio:
Tabella di calcolo:
Anno |
COSTO STORICO DELL’AUTO |
AMMORTAMENTO CIVILISTICO COEFF. DI AMM. 25% |
AMMORTAMENTO FISCALE |
VALORE RESIDUO DELL’AUTO |
2013 |
33.960 euro |
8.490,00 (33.960,00 X 25%) |
Euro 903,80 (25% X 18.076 X 20%) |
Civilistico 25.470,00 Fiscale 2.711,40 |
2014 |
33.960 euro |
8.490,00 euro (33.960,00 X 25%) |
903,80 Euro (25% X 18.076 X 20%) |
Civilistico: 16.980,00:Fiscale 1807,60 |
2015 |
33.960,00 euro |
VENDITA DEL VEICOLO A 25.000,00 EURO |
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Plusvalenza realizzata: 25.000 – 16.980 = 8.020,00 Quota plusvalenza che concorre alla formazione del reddito 8.020 (-2.022 di iva) X 10,65% = 5.998 X 10,65% = 638,51 euro di plusvalenza tassabile Dove la percentuale dell’10,65% è stata ottenuta dal rapporto tra ammortamento fiscale e ammortamento civile: {(903,80+ 903,80) : (8.490+8.490)} X 100= 10.65% e i 2.022 euro di iva sono quelli imputati nella fattura di vendita del veicolo |