Speciale Pubblicato il 30/06/2011

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La Liberalizzazione delle Professioni oggi all'esame del Governo

di Rag. Lumia Luigia

La liberalizzazione all’esame oggi del Consiglio dei Ministri non è prevista per tutte le professioni ma solo per commercialisti, medici, infermieri e giornalisti; mentre non riguarda architetti, ingegneri, avvocati, notai, farmacisti e autotrasportatori.



Tra i disegni di legge che oggi il governo prenderà in esame uno interessa la nostra categoria professionale direttamente e sarà, se approvato, una svolta epocale.

Da anni si parla di liberalizzare le professioni anche per dare alle categorie una ventata di modernità.
Diciamolo pure, gli ordini sono “caste” un po’ superate che stentano a svolgere i propri compiti.

La liberalizzazione all’esame oggi del Consiglio dei Ministri non è prevista per tutte le professioni ma solo per commercialisti, medici, infermieri e giornalisti; mentre non riguarda architetti, ingegneri, avvocati, notai, farmacisti e autotrasportatori (almeno da come si legge dalla bozze del disegno di legge che circola).

Viene previsto che per il principio di libertà d’impresa sono abolite le restrizioni all’accesso delle professioni previste dall’ordinamento vigente per tutte le categorie professionali diverse da quelle di architetto, ingegnere, avvocato, notaio, farmacista, autotrasportare.

La decorrenza viene fissata dopo quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto.


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Eliminazione di tutte le autorizzazioni preventive per l’esercizio della professione

Verranno quindi eliminate le autorizzazioni preventive e la professione potrà essere liberamente esercitata allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di comunicazione di inizio dell’attività professionale, accompagnata dalla documentazione attestante la conformità dell’attività con le  disposizioni normative normative. Il diniego all’esercizio della professione potrà essere, quindi, solo per motivi di ordine legale.

Le restrizioni che si intendono abolire comprendono


a) la limitazione del numero di persone che possono esercitare una certa  attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l’esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di una professione solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l’offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l’esercizio delle professioni non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all’intero territorio nazionale o ad una certa area geografica ;

 
c) il divieto di esercizio di una professione al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;

d) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio della professione;

e) il divieto di esercizio della professione in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell’esercizio della professione ad alcune categorie professionali o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell’esercizio della professione attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;

h) l’imposizione di requisiti professionali in relazione al possesso di quote societarie;

i) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

l) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.

Per l’abolizione di altre eventuali restrizioni è necessario un regolamento da emanarsi sempre entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.



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