Lo IAS 12 si occupa della contabilizzazione e delle informazioni richieste in merito alle differenze presenti tra i principi contabili e le previsioni fiscali, in quanto la contabilizzazione di molte poste comporta una differenza rispetto alla loro deducibilità fiscale.
Le previsioni dello standard non si discostano nella sostanza da quelle previste dal principio contabile nazionale 25 – il trattamento contabile delle imposte sul reddito, in quanto, quest’ultimo, è stato predisposto sulla falsa riga dello IAS.
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Le attività fiscali differite devono essere rilevate ogni qual volta vi sia una differenza temporanea deducibile che crea imposte anticipate, ovvero quando:
• il costo imputato a conto economico è maggiore di quello previsto fiscalmente e viene dilazionato del tempo in quanto in parte non di competenza dell’esercizio;
• il ricavo latu sensu anch’esso allocato a conto economico risulta inferiore a quello imputato in dichiarazione dei redditi o non è presente ed in entrambi i casi la competenza interessa più esercizi.
Riportiamo qui di seguito alcune esemplificazioni:
• i maggiori ammortamenti di attività immateriali o materiali rispetto a quanto ammesso dal Tuir;
• spese relative a più esercizi (ad esempio studi e ricerche) il cui valore viene dilazionato nel tempo ai fini fiscali;
• le svalutazioni dei crediti oltre il limite dello 0.5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti.
La seguente esemplificazione aiuterà a chiarire quanto anzidetto.
Esempio – Ammortamento IAS maggiore di quello fiscalmente ammesso
Ipotesi
Il I° aprile 2010 è stato acquisito un PPE per un importo di euro 5.000,00, valore riconosciuto fiscalmente.
Ai fini IAS la sua vita utile è di 5 anni (aliquota ammortamento 20%) e l’ammortamento del primo anno è calcolato a giorni.
Fiscalmente la deducibilità del 2010 in base alle aliquote del D.M. 31.12.1998, è per ipotesi 20%, dimezzato il primo esercizio.
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Imposte anticipate
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Le imposte dell’esercizio, determinate in base alle indicazioni fiscali, risultano dunque maggiori rispetto a quanto di competenza dell’esercizio. La differenza dell’imposta creatasi deve essere imputata tra le attività (separatamente dalle altre voci), sempre che essa sia differibile, e verrà stornata solo nel momento in cui l’imposta diverrà di competenza dell’esercizio.
Ad esempio, in caso di maggior accantonamento rischi su crediti rispetto a quello fiscale, vi sarà in sede di dichiarazione dei redditi una ripresa fiscale (variazione in aumento), con la creazione di un’ imposta maggiore. Il valore della maggiore imposta andrà imputato tra le attività, mentre l’imposta di competenza a conto economico. In contropartita verrà creato un debito tributario da saldare nei tempi debiti. Quando il maggior accantonamento diverrà deducibile, supponiamo nell’esercizio successivo, verrà creata una maggiore imposta civilistica a seguito dello storno dell’attività precedentemente creata.
a cura di TaxLawPlanet S.r.l. www.taxlawplanet.net