La Corte analizza l’istituto del trust e ne riporta il presupposto fondamentale e cioè l’affidamento di beni a terzi ai fini della loro amministrazione e gestione come titolari, con l’obbligo di restituire i diritti ai soggetti indicati dal disponente al termine del periodo concordato. Ciò comporta che il disponente per quel periodo perda la disponibilità dei beni conferiti in trust. Si sottolinea che in mancanza di questi presupposti, il trust è nullo.
Il caso in questione traeva origine dall’emissione del decreto di sequestro preventivo, per la confisca per equivalente, nei confronti di un soggetto indagato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di scritture contabili e, infine, omissione delle dichiarazioni fiscali.
I reati ascrivibili al soggetto erano stati commessi tramite società, anche estere, che ponevano in essere operazioni di acquisto, neutre ai fini IVA, da società dell’U.E., ed operazioni di vendita in Italia a prezzi inferiori a quelli di costo: tali società si assumevano il debito IVA con l’intento di non versare mai l’imposta in quanto terminavano la loro vita contabile e fiscale subito dopo tali operazioni . D’altra parte, le società nazionali coinvolte in dette pratiche come acquirenti potevano così praticare prezzi inferiori a quelli della concorrenza.
Il soggetto propone richiesta di riesame sul decreto di sequestro: il Tribunale con ordinanza conferma quanto precedentemente disposto.
Contro la decisione suddetta si propone ricorso per Cassazione.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, asserendo che per le società fasulle, c.d. “cartiere” , sussiste sempre la stessa responsabilità ed è prevista la confisca per equivalente dei beni del contribuente indagato anche se tali società sono oggetto di amministrazione da parte di un trust, dato che in questo caso il contribuente era rimasto sempre nella piena dei beni delle sue societa essendo il trustee, amministratore del trust, ovvero il fiduciario di sé stesso.
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Per il commento completo ed il testo integrale della sentenza scarica il documento al seguente link:
Trust in frode alla legge: valido il sequestro dei beni - Sent. Cass. n. 15276/2011