Questa vicenda inizia con la sentenza di primo grado del tribunale di Terni che condannava due soggetti, ritenuti amministratori di fatto della società dichiarata fallita, al reato di bancarotta impropria fraudolenta, patrimoniale e documentale.
Avverso la sentenza di primo grado si proponeva appello: la sentenza d’Appello riformava parzialmente la sentenza di primo grado qualificando la condotta secondo l’art. 216 co. 3 l. fall..
Contro la sentenza di Appello i soggetti ricorrono in Cassazione che rigetta i ricorsi per inammissibilità delle motivazioni ma fornisce un interessante disamina degli stessi puntualizzando nel merito alcuni principi giurisprudenzali sull’argomento.
Con questa sentenza sale ancora il numero delle sentenze depositate recentemente con le quali si allarga la responsabilità per il reato di bancarotta:
• i giudici considerano che la circostanza di essere un semplice amministratore di fatto non esime dalla responsabilità per bancarotta, secondo la sentenza 15065/2011. Si sottolinea che il Codice Civile non esclude la possibilità che l’esercizio dei poteri o delle funzioni di amministratore di fatto si verifichi contemporaneamente all’esplicazione dell’attività stessa da parte di altri soggetti di diritto;
• ancora, l’azione per bancarotta può essere esercitata anche prima che si arrivi ad una sentenza definitiva di fallimento, accelerando così, i tempi processuali, secondo la sentenza 15061/2011;
• in fine, si riafferma l’autonomia tra bancarotta societaria e fraudolenta tanto che i due reati possono anche convivere fra di loro, secondo la sentenza 15062/2011. Secondo la Corte, infatti, la condanna per falso in bilancio assorbe quella per bancarotta impropria ma non anche quella per bancarotta documentale.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Per il commento completo ed il testo integrale della sentenza scarica il documento al seguente link:
Bancarotta documentale: anche gli amministratori di fatto sono responsabili