Mediante gli studi di settore viene effettuata una stima dei ricavi del contribuente sulla base di elaborazioni ottenute da analisi economiche e tecniche statistico – matematiche.
Tali elaborazioni tengono conto delle relazioni esistenti tra le variabili strutturali e contabili delle imprese facendo riferimento al settore economico di appartenenza, ai processi produttivi utilizzati, all’organizzazione, ai prodotti e servizi oggetto dell’attività, alla localizzazione geografica e agli altri elementi significativi (ad esempio area di vendita, andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza).
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Sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti che:
- hanno dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1 esclusi quelli di cui alle lettera c), d) ed e) del TUIR ovvero compensi di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR di ammontare superiore ad euro 5.164.569,00 (nelle istruzioni di ciascun modello sono indicate le eventuali eccezioni);
- hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo di imposta. A tal proposito il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività. Nel caso in cui l’attività di impresa è cessata nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009 e non è stata successivamente iniziata da parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla sua cessazione;
- determinano il reddito con criteri “forfetari”;
- rientrano nel regime dei minimi disciplinato dall’articolo 1 comma da 96 a 117, legge n. 224/2007;
- sono incaricati alle vendite a domicilio;
- si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività;
- sono stati riclassificati in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1, C.M. n.58/02.
Si considera non normale svolgimento dell’attività (a titolo esemplificativo):
- il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, oppure liquidazione coatta amministrativa o fallimentare.
- il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale ad esempio perché:
• la costituzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
• non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività.
• è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- il periodo in cui si è verificato l’interruzione dell’attività per tutto il periodo di imposta a causa della ristrutturazione dei locali. La ristrutturazione deve riguardare tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;
- il periodo in cui la società ha ceduto in affitto l’unica azienda;
il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi mediante comunicazione alla C.C.I.A.A.;
- la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata. Non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore.
Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l’esercizio dell’attività di impresa da parte di:
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano solamente a favore delle imprese socie o associate;
- società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Abolizione dell’annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore
Il D.M. 11/02/2008 ha stabilito che a decorrere dal periodo di imposta i corso alla data del 31 dicembre 2008 la diretta utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, ai sensi dell’articolo 10, legge n.146/1998 può avvenire solo nel caso in cui i ricavi delle attività non prevalenti siano non superiori al 30% dei ricavi complessivi.
Tramite il software Gerico reso gratuitamente disponibile dall’Agenzia delle entrate, il contribuente al termine dell’inserimento dei valori delle variabili contabili ed extracontabili, può verificare la sua posizione rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore.
L’applicazione Gerico fornisce indicazioni relativamente alla congruità dei ricavi facendo anche riferimento alle risultanze di appositi indicatori di “normalità economica” ed alla coerenza rispetto ad appositi indicatori.
Per conoscere l’ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore, i contribuenti possono rivolgersi anche agli Uffici territoriali delle Direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate ai quali verrà presentato il modello compilato.