Con l’Avviso di finanziamento 2011 (art. 9 legge 53/2000) il Dipartimento Politiche per la famiglia a Roma, l’ 8 giugno 2011 – ha presentato compiutamente le Misure in favore della conciliazione previste dall’art. 9 della legge 8 marzo 2000, n.53 come modificato dall’art. 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e si irrobustisce il Piano nazionale di interventi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del Governo individuato anche attraverso l’Osservatorio nazionale sulla contrattazione istituito in Capo alla Consigliera nazionale di parità, quale strumento essenziale per implementare, sviluppare, monitorare le nuove e buone prassi, previste dall’Avviso comune del 7 marzo 2011 sottoscritto dalle parti sociali e destinatarie di contributi e agevolazioni quali l’applicazione dell’art 53 d.l. 31 maggio 2010 n.78 ( Legge finanziaria) riferita al contratto di produttività.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Perché promuovere la conciliazione
Migliore immagine aziendale, Maggiore senso di appartenenza e condivisione di valori culturali, Maggiore capacità di attrarre e mantenere talenti,Maggiore motivazione ed efficienza del personale in servizio, Maggiore creatività dei dipendenti, Migliore qualità del servizio offerto e maggiore soddisfazione dei clienti esterni,Minore tasso di ricambio della manodopera, Minori tassi di assenteismo, Minori costi di azioni legali;
I punti fondamentali della riforma dell’art. 9
Allargamento dei proponenti (privati iscritti in registri o albi pubblici)
Nuova nomenclatura:
Comma 1 –Interventi per i lavoratori dipendenti
Lett. A–sistemi innovativi di valutazione della produttività
Lett. B–non solo formazione per agevolare il rientro
Lett. C(ex lett. D)–servizi innovativi e attivazione di reti con il territorio (tempi delle città e piani triennali di pari opportunità)
Comma 3 –interventi per soggetti autonomi(ex lett. C) possibilità di collaborazioni
Le risorse
Ripartizione delle risorse tra tipologie progettuali:
-comma 1 (lavoratori dipendenti): 90%
-comma 3 (soggetti autonomi): 10%
Importi massimi finanziabili: comma 1: €500.000 - comma 3: €35.000
Modalità di erogazione del contributo: - anticipo (previa fideiussione): 40%-saldo: 60%
Termini per la presentazione dei progetti : 13 luglio 2011 – 28 ottobre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per le politiche della famiglia
Avviso di finanziamento relativo all’anno 2011 per progetti a valere sull’articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, così come modificato dall’articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTO l’articolo 9 della legge n 8 marzo 2000, n. 53, come modificato dall’articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che, attraverso il Fondo per le politiche della famiglia, promuove azioni positive volte a conciliare tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia, in favore tanto dei lavoratori dipendenti quanto dei lavoratori autonomi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010, n. 277 “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 marzo 2011, registro n. 5, foglio 202;
VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare l’articolo 19, comma 1, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato “Fondo per le politiche della famiglia”;
VISTO l’articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;
VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)" che, in Tabella C, determina la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2011;
VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia, datato 20 luglio 2010 e registrato dalla Corte dei Conti in data 12 agosto 2010, registro n. 11, foglio n. 28, recante il riparto del Fondo per le politiche della famiglia relativo all’esercizio finanziario 2010, che ha stanziato la somma di euro 15.000.000 per il finanziamento degli interventi in favore della conciliazione tra vita professionale e vita familiare previsti dall’articolo 9 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, come modificato dall’articolo 38 della legge 19 giugno 2009, n. 69;
CONSIDERATO che, in mancanza del regolamento di attuazione dell’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, come modificato dall’articolo 38 della legge 19 giugno 2009, n. 69, nel 2010 non è stato possibile utilizzare le predette risorse;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 22/BIL del 25 febbraio 2011, con il quale è stato riassegnato al Dipartimento per le politiche della famiglia l’avanzo di gestione dell’esercizio finanziario 2010;
VISTA la nota, prot. n. 2079/564/2011, dell’11 maggio 2011 del Sottosegretario alle politiche per la famiglia, nella quale si conferma la volontà di utilizzare le predette economie di spesa, nei limiti di euro 15.000.000, per il finanziamento, nell’anno 2011, delle misure di conciliazione tra vita professionale e vita familiare previste dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
DECRETA
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, per l’anno 2011, la presentazione, la valutazione e la successiva gestione delle domande di finanziamento relative a progetti finalizzati alla realizzazione di azioni positive per la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia, presentati ai sensi dell’ articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (d’ora in avanti denominato: articolo 9), in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010, n. 277 (d’ora in avanti denominato: Regolamento).
Articolo 2
Domanda di finanziamento
1. Per accedere ai finanziamenti di cui al presente decreto, occorre presentare secondo le modalità illustrate all’articolo 3:
a) il modello di domanda (cfr. Modulistica - modello 1/A per i progetti presentati in favore di lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1; modello 2/A per i progetti presentati da soggetti autonomi ai sensi dell’ articolo 9, comma 3);
b) il piano finanziario (cfr. Modulistica - modello 1/B per i progetti presentati in favore di lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1; modello 2/B per i progetti presentati da soggetti autonomi ai sensi dell’articolo 9, comma 3), redatto secondo la “Guida alla compilazione del piano finanziario e alla rendicontazione”, allegata al presente avviso (cfr. Allegato 1).
2. Per i progetti in favore di lavoratori dipendenti di cui all’articolo 9, comma 1, è necessario, altresì, a pena di esclusione, allegare:
a) l’accordo contrattuale, redatto ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento;
b) copia dell’atto costitutivo o dello statuto, ove esistenti, del proponente e di ciascuno dei partecipanti al soggetto collettivo di cui all’articolo 7;
c) copia dell’eventuale certificazione idonea a dimostrare la disabilità, la non autosufficienza o la grave infermità di soggetti che necessitano di cure familiari;
d) documentazione attestante la regolarità contributiva e assicurativa (DURC) del soggetto proponente e di ciascuno dei partecipanti al soggetto collettivo di cui all’articolo 7; la situazione di irregolarità contributiva del soggetto proponente, in qualunque momento accertata, costituisce condizione di esclusione dalla procedura di valutazione e di decadenza
dall’eventuale ammissione a finanziamento;
e) fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, da cui sia riscontrabile la firma.
3. Per i progetti in favore di soggetti autonomi di cui all’articolo 9, comma 3, è necessario, altresì, a pena di esclusione, allegare:
a) copia dell’atto costitutivo o dello statuto del proponente, ove esistente;
b) copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due anni antecedenti la domanda o, in mancanza, altri documenti atti a certificare la propria attività in vista della valutazione di congruità dei costi della sostituzione o collaborazione;
c) copia dell’eventuale certificazione idonea a dimostrare la disabilità del figlio, ove maggiorenne;
d) documentazione attestante la regolarità contributiva e assicurativa (DURC) del soggetto proponente in relazione ad eventuali lavoratori dipendenti ovvero, in mancanza di lavoratori dipendenti, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al fatto di non essere un datore di lavoro (cfr.
Modulistica - modello 2/D); la situazione di irregolarità contributiva del soggetto proponente, in qualunque momento accertata, costituisce condizione di esclusione dalla procedura di valutazione e di decadenza dall’eventuale ammissione a finanziamento;
e) fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, da cui sia riscontrabile la firma.
4. Per i progetti in favore di soggetti autonomi di cui all’articolo 9, comma 3, presentati da lavoratori a progetto che intendano delegare l’attuazione dell’intervento al proprio committente, occorre allegare, altresì, apposito mandato per la gestione del progetto (cfr. Modulistica - modello 2/C); la delega è possibile solo a condizione che il committente rientri tra i soggetti ammissibili ai sensi dell’articolo 9, comma 1 e che la sostituzione o collaborazione sia effettuata dal committente tramite una risorsa aggiuntiva.
5. I documenti formati dal proponente, ivi compresi il modello di domanda ed il piano finanziario, sono sottoscritti dallo stesso o dal suo legale rappresentante ovvero da altro soggetto specificamente autorizzato, con contestuale presentazione di idonea documentazione giustificativa (delega o atto costitutivo).
6. Non possono, in ogni caso, presentare domanda di finanziamento i soggetti che siano incorsi in un procedimento di revoca ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento.
Articolo 3
Termini e modalità di presentazione
1. I progetti sono inviati entro il 13 luglio e il 28 ottobre 2011.
2. La domanda di finanziamento deve essere compilata ed inviata per via telematica al Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito: “Dipartimento”), utilizzando la piattaforma informatica presente sul sito www.conciliazione.politichefamiglia.it e seguendo le istruzioni ivi presenti. Tramite la procedura guidata devono essere, altresì, caricati il piano finanziario e tutta la documentazione richiesta dall’articolo 2.
3. Per accedere alla piattaforma informatica è necessario registrarsi sul sito, tramite la procedura di accreditamento. L’accesso alla piattaforma sarà possibile dal momento della registrazione fino alle ore 14.00 del giorno di scadenza (13 luglio o 28 ottobre), termine entro il quale dovrà essere effettuato, definitivamente, l’invio telematico della domanda, del piano finanziario e di tutta la documentazione richiesta dall’articolo 2.
4. Dopo aver effettuato l’invio telematico, il proponente dovrà stampare la domanda di partecipazione e il piano finanziario, dovrà sottoscriverli entrambi e dovrà trasmetterli entro i termini di cui al comma 1, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le politiche della famiglia
Ufficio I – Servizio I “Interventi per la conciliazione” -Via della Mercede, 9 -00187 - Roma
Sulla busta di ciascun progetto dovranno essere, altresì, indicati:
- nome del soggetto proponente
- indirizzo del soggetto proponente (via, CAP, città, provincia)
- tipologia (articolo 9, comma 1 - lettera A/B/C – oppure articolo 9, comma 3)
- scadenza di presentazione (13 luglio 2011 o 28 ottobre 2011).
5. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede il timbro dell’ufficio postale di partenza. Sono, comunque, dichiarati inammissibili, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a) del Regolamento, i progetti pervenuti oltre 15 giorni dal termine di scadenza; il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per la dispersione del progetto dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda, né per eventuali disguidi postali, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
6. La domanda di finanziamento e il piano finanziario inoltrati in formato cartaceo secondo le modalità indicate al comma 4 devono essere perfettamente conformi a quelli inviati per via telematica, a pena di esclusione dalla procedura di valutazione.
7. Nel caso in cui si disponga di firma digitale, l’invio della domanda e del piano finanziario in forma cartacea tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere sostituito dall’inoltro di copia informatica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
conciliazione@pec.governo.it, riportando in oggetto le seguenti informazioni:
- nome del soggetto proponente
- tipologia (articolo 9, comma 1 - lettera a, b, c – oppure articolo 9, comma 3)
- scadenza di presentazione (13 luglio 2011 o 28 ottobre 2011).
Articolo 4
Valutazione dei progetti
1. Per la valutazione dei progetti di cui all’articolo 9, comma 1, la commissione tecnica di cui all’articolo 15 del Regolamento, utilizza i criteri descritti all’articolo 8 del Regolamento, nonché i requisiti di priorità o preferenza di cui all’articolo 7 del Regolamento. Ai progetti può essere attribuito un punteggio massimo di 100, così suddiviso:
a) innovatività dell’azione: fino a 18 punti;
b) concretezza dell’azione: fino a 18 punti;
c) efficacia dell’azione: fino a 18 punti;
d) economicità dell’azione: fino a 18 punti;
e) sostenibilità dell’azione: fino a 18 punti;
f) requisiti di priorità o preferenza: fino a 10 punti.
2. Per la valutazione dei progetti di cui all’articolo 9, comma 3, la commissione tecnica di cui all’articolo 15 del Regolamento utilizza i criteri descritti all’articolo 12 del Regolamento nonché i requisiti di priorità o preferenza di cui all’articolo 11 del Regolamento. Ai progetti può essere attribuito un punteggio massimo di 100, così suddiviso:
a) concretezza dell’azione: fino a 30 punti;
b) efficacia dell’azione: fino a 30 punti;
c) economicità dell’azione: fino a 30 punti;
d) requisiti di priorità o preferenza: 10 punti.
3. I progetti possono essere ammessi a rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro attuazione, in base a quanto previsto dall’articolo 18 del Regolamento. L’ammissione parziale è limitata ai casi in cui le decurtazioni non pregiudichino la coerenza complessiva dell’intervento.
Articolo 5
Condizioni sospensive e termini di decadenza dal finanziamento
1. Dopo la pubblicazione della graduatoria, il Dipartimento, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, invia ai proponenti dei progetti ammessi totalmente o parzialmente a finanziamento una convenzione che disciplina i rapporti reciproci in relazione all’erogazione del contributo e alla successiva gestione del progetto e che prevede l’impegno a rendicontare secondo le modalità di cui al modello 1/E o 2/E (cfr. Modulistica).
2. Il proponente, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa, a pena di decadenza dal finanziamento, sottoscrive la predetta convenzione per accettazione e la rinvia in originale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Dipartimento, unitamente alla seguente documentazione:
a) fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, da cui sia riscontrabile la firma;
b) polizza fideiussoria, obbligatoriamente redatta secondo il modello presente sul sito www.politichefamiglia.it, che non dovrà essere in alcun modo modificato, neppure con l’aggiunta di condizioni generali o clausole difformi; tale adempimento è necessario solo nel caso in cui si richieda l’erogazione, a titolo di anticipo, del 40% dell’importo ammesso a finanziamento;
c) coordinate bancarie complete e aggiornate (codice IBAN), solo nel caso in cui si richieda l’erogazione, a titolo di anticipo, del 40% dell’importo ammesso a finanziamento;
d) comunicazione circa la data di avvio del progetto, che deve essere compresa tra la data di scadenza per la presentazione del progetto (13 luglio o 28 ottobre) e i 120 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento. In casi eccezionali, debitamente motivati, l’avvio del progetto, previa autorizzazione da parte del Dipartimento, può essere rinviato per una sola volta e non oltre i 12 mesi successivi alla data di comunicazione dell’ammissione a finanziamento;
e) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa in conformità all’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto sulle imposte dirette sul reddito, prevista dall’articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i. (cfr. Modulistica - modello 3);
f) certificato di vigenza aggiornato, rilasciato dalla Camera di Commercio con dicitura antimafia, se il proponente è iscritto nel registro delle imprese; in caso di soggetti compositi di cui all’articolo 7, tale certificato dovrà essere prodotto per ciascuno dei partecipanti;
g) per finanziamenti il cui importo totale sia superiore a € 154.937,00: ricevuta rilasciata dalla Prefettura del luogo dove si trova la sede legale del proponente, attestante l’avvenuta richiesta dell’informativa antimafia, ai sensi dell’articolo 10 del DPR 3 giugno 1998, n. 252.
Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, il proponente provvede direttamente alla richiesta dell’informativa. Per le associazioni, le imprese, le società, i consorzi e gli altri soggetti compositi di cui all’articolo 7 si applica l’articolo 2, comma 3, del DPR 3 giugno 1998, n. 252.
3. Sono esenti dalla presentazione della documentazione di cui alle lettere f) e g), ai sensi dell’articolo 1 del DPR 3 giugno 1998, n. 252, le seguenti categorie di soggetti:
a) enti pubblici;
b) soggetti che esercitano attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa;
c) soggetti che esercitano attività artigiana in forma di impresa individuale.
Articolo 6
Rimodulazione delle azioni progettuali
1. Ove, in fase di attuazione del progetto, si presenti la necessità di apportare una o più modifiche alle azioni progettuali, il proponente presenta tempestiva comunicazione scritta e debitamente motivata al Dipartimento, al medesimo indirizzo indicato all’articolo 2, comma 1, per la preventiva autorizzazione alla rimodulazione.
2. In caso di progetti presentati in favore di lavoratori dipendenti, a norma dell’articolo 9, comma 1, la richiesta di rimodulazione deve essere supportata dal medesimo soggetto che ha sottoscritto l’accordo contrattuale a sostegno del progetto originale.
3. In nessun caso sono ammissibili modifiche che determinino un aumento dell’importo complessivo già ammesso a finanziamento.
4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi il Dipartimento si riserva la possibilità di autorizzare in via successiva eventuali compensazioni operate in via autonoma dal proponente, sempre che le stesse risultino di minima entità, adeguatamente motivate nella relazione finale e che non comportino modifiche sostanziali alle azioni originariamente approvate dalla commissione tecnica di valutazione.
Articolo 7
Soggetti compositi
1. Consorzi, gruppi di impresa e associazioni di imprese, anche temporanee, costituite o costituende, anche ove prevedano la partecipazione di enti locali cofinaziatori, possono presentare domanda di finanziamento, purché gli interventi proposti comprendano azioni riconducibili all’articolo 9, comma 1, lettera C e si riferiscano esclusivamente ai partecipanti del soggetto composito che siano soggetti finanziabili, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento.
2. I soggetti compositi devono individuare, in base all’importanza del ruolo rivestito per l’attuazione delle azioni proposte, un capofila che presenti una domanda di finanziamento unica ed un unico piano finanziario; la domanda deve, altresì, specificare le azioni e la quota di finanziamento relative a ciascun soggetto partecipante.
3. In caso di ammissione, il finanziamento sarà erogato dal Dipartimento al capofila e da questi ripartito tra i soggetti partecipanti, in base a quanto dichiarato nella domanda.
4. Il capofila è responsabile nei confronti del Dipartimento della corretta attuazione e rendicontazione del progetto, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 19 del Regolamento.
Articolo 8
Trattamento dei dati
1. I dati personali contenuti nei progetti sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali specificate nell’informativa allegata al presente avviso (cfr. Allegato 2), senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte dei soggetti proponenti, in applicazione dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 9
Guida alla compilazione e Modulistica
1. La “Guida alla compilazione del piano finanziario e alla rendicontazione” (cfr. Allegato 1) e la modulistica allegate al presente avviso ne costituiscono parte integrante.