Speciale Pubblicato il 06/06/2011

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Cooperative: Agevolazioni Negate Per Omessa Dichiarazione Dei Redditi - Sent. Cass. N. 8140/2011

di Staff di Fiscoetasse

Le società cooperative che non presentano la dichiarazione dei redditi non godono delle agevolazioni fiscali. Infatti l’omissione della dichiarazione annuale e l’irregolare tenuta delle scritture contabili sono situazioni gravi che impediscono la vigilanza dell’Amministrazione finanziaria sui requisiti di mutualità delle cooperative, requisiti indispensabili per ottenere le agevolazioni fiscali.



La questione si origina dalla notifica in capo ad una società cooperativa , di un accertamento IRPEG come conseguenza della decadenza dalle agevolazioni fiscali .
La società impugna l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglie il ricorso sostenendo che la stessa aveva diritto alle agevolazioni previste dall’articolo 12 della legge 904/1977, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia dell’Entrate ricorre alla Commissione Tributaria Regionale che respinge il ricorso confermando la sentenza di primo grado.
Conseguentemente, l’Agenzia ricorre in Cassazione con unico motivo, denunciando violazione del combinato disposto degli articoli 11 e 14 del Dpr 601/1973, 12 della legge 904/1977 e 26 del Dlgs 1577/1947, oltre vizi di motivazione, poiché la C.T.R. aveva ritenuto che l’Agenzia non avesse provato la non spettanza delle agevolazioni fiscali nonostante il riconoscimento dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e le violazioni contabili commesse dalla società contribuente.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. I giudici della Corte, hanno ritenuto sufficiente ai fini del disconoscimento del beneficio fiscale l’accertamento da parte dell’Amministrazione, in relazione allo specifico periodo d’imposta, dell’insussistenza dei requisiti che permettono di valutare l’esistenza del principio di mutualità.
La Corte, dunque, considera responsabile la cooperativa per la costruita impossibilità di effettuare l’accertamento dovuto per la mancanza o, comunque, per l’irregolare tenuta delle scritture contabili, ex art. 73 del Tuir, artt. 13 e 14 del Dpr 600/1973 e per omessa presentazione della dichiarazione annuale.

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Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 8140 del 11 aprile 2011

Per il commento completo ed il testo integrale dell'ordinanza scarica il documento al seguente link:


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