La vicenda inizia con la notifica di un avviso di accertamento nel quale l’Ufficio rettificava il reddito dichiarato dalla società contribuente relativamente all’anno 1994. Tale avviso scaturiva da controlli per più annualità con l’impiego di diverse metodologie di accertamento: relativamente all’anno oggetto della sentenza in commento, la mancata istituzione del libro degli inventari costituiva requisito, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera c), del Dpr 600/1973, per procedere alla ricostruzione induttiva del reddito e la conseguente applicazione del coefficiente del 75%.
La società contribuente ricorre davanti alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglie il ricorso.L ’Agenzia ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale che esclude la rilevanza del processo verbale in cui si contestavano operazioni inesistenti e rileva che la sola mancata tenuta del libro degli inventari non consente il ricorso all’accertamento sintetico.
Contro la decisione della CTR, l’Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione e la contribuente resiste con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato.
La Suprema Corte accoglie solo il primo motivo del ricorso principale e cassa la sentenza impugnata.
La mancata tenuta delle scritture contabili infatti legittima il ricorso all’accertamento induttivo sulla base di semplici presunzioni prive del requisito della gravità, precisione e concordanza e comporta la conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
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Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 6623/2011
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Assenza del libro inventari: l’accertamento induttivo è legittimo - Sent. Cass. 6623/2011