Speciale Pubblicato il 30/05/2011

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Il riporto delle perdite per le imprese individuali e per i lavoratori autonomi

di Studio Rotondaro - www.taxlawplanet.net

Le diverse modalità di riporto delle perdite per le imprese individuali e lavoratori autonomi in contabilità ordinaria o semplificata



Il riporto delle perdite cambia in relazione alla tipologia di soggetto che le ha realizzate.
In particolare si distinguono:
- perdite realizzate nell’esercizio d’imprese commerciali in regime di contabilità semplificata (sia in forma individuale che in forma di società di persone) e perdite realizzate nell’esercizio di attività di lavoro autonomo indipendentemente dal regime contabile adottato (sia in forma individuale che associata);
- perdite realizzate nell’esercizio d’imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria e da partecipazioni in società in nome collettivo e in società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

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Il riporto delle perdite per le Imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi

Le perdite realizzate nell’esercizio d’imprese commerciali in regime di contabilità semplificata (sia in forma individuale che in forma di società di persone) e le perdite realizzate nell’esercizio di attività di lavoro autonomo indipendentemente dal regime contabile adottato (sia in forma individuale che associata) possono essere portate in diminuzione dei redditi derivanti dalle diverse categorie che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Il primo comma dell’articolo 8 del TUIR prevede infatti che il reddito complessivo è determinato sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 del TUIR e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
L’articolo 66 del TUIR, citato dall’articolo 8, identifica le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata attraverso il rinvio al DPR n. 600/1973.
Si precisa che non è riportabile nei successivi esercizi l’eventuale eccedenza di perdita rispetto alle altre categorie di reddito.
A fronte della possibilità di portare le perdite derivanti dall’esercizio di attività commerciale o di lavoro autonomo in diminuzione di tutte le categorie di reddito viene preclusa la possibilità del riporto della perdita in esercizi successivi.

l riporto delle perdite per le Imprese in contabilità ordinaria e partecipazione in S.n.c. e S.a.s.

Per quanto riguarda le perdite realizzate nell’esercizio d’imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria e da partecipazioni in società in nome collettivo e in società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria la materia è disciplinata dal terzo comma dell’articolo 8 del TUIR per i soggetti Irpef e dall’articolo 84 del TUIR per i soggetti Ires.
Per tali soggetti le perdite derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa, sia essa esercitata da soggetti Irpef o da soggetti Ires, è compensabile esclusivamente in diminuzione dei redditi della stessa natura.
A fronte di tale limitazione la normativa prevede la possibilità di riporto delle perdite che non trovano capienza nel reddito dell’esercizio negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
Si precisa che al fine di poter riportare le perdite in diminuzione del reddito degli esercizi successivi è necessario indicare le stesse all’interno del quadro RS nel prospetto appositamente dedicato.
Al fine di agevolare le imprese di nuova costituzione il secondo comma dell’articolo 84 prevede, al verificarsi di determinati requisiti, il riporto delle perdite senza limiti di tempo.
I requisiti sono i seguenti:
- le imprese interessate sono quelle neo-costituite e le perdite riportabili sono quelle realizzate nei primi tre periodi d’imposta;
- sono escluse le imprese derivanti da operazioni straordinarie e che a seguito delle stesse sono incorporate da altro soggetto;
- le perdite devono derivare dall’esercizio di una nuova attività produttiva non rilevando quelle provenienti da attività preesistenti (si pensi ad un conferimento).

Il riporto delle perdite e alcune precisazioni sul consolidato mondiale

Si forniscono alcune precisazioni di carattere generale relative alla disciplina fiscale delle perdite.

In primo luogo si precisa che la Finanziaria 2008 è intervenuta per limitare i benefici derivanti dall’adozione del consolidato mondiale.
A sensi dell’articolo 131 del TUIR il soggetto controllante imputa nella determinazione del reddito i redditi e le perdite delle società consolidate non residenti.
In merito le perdite realizzate in data antecedente l’opzione per il consolidato possono essere portate in diminuzione esclusivamente dalle società che le hanno prodotte e non dalla controllante.
A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 (che ha introdotto l’articolo 1339-bis del TUIR) in caso di interruzione del consolidamento, i dividendi e le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società estere concorrono a formare il reddito della società consolidante fino a concorrenza della differenza tra le perdite dedotte ed i redditi inclusi nel consolidato.
In questo modo, nel periodo d’imposta successivo al termine del consolidamento, le esenzioni relative a plusvalenze e dividendi realizzate dalla consolidante vengono ridotte delle perdite che sono state dedotte in corso di consolidamento.