Speciale Pubblicato il 27/05/2011

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Notaio responsabile solidale dell’imposta di registro sull' aumento di capitale

di Staff di Fiscoetasse

Il notaio rogante è responsabile in solido con l’azienda per il versamento dell’imposta di registro sugli aumenti di capitale in natura, (art. 27 DPR 131/86 :”l'atto di conferimento è soggetto all'imposta principale nella misura indicata in tariffa con obbligo solidale del notaio rogante”). In accordo con le raccomandazioni della Corte di Giustizia Europea la Cassazione sottolinea che per la riscossione è necessario che il conferimento sia certo. Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 6606 del 23 Marzo 2011.



La vicenda inizia con la notifica di una cartella di pagamento per l’imposta di registro non versata al notaio rogante dell’atto di aumento di capitale in una società.
Contro tale avviso il contribuente ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale che rigetta il ricorso.

Il notaio ricorre alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che accoglie l’appello e dichiara non dovuta l’imposta di registro richiesta al contribuente, in veste di notaio quindi di pubblico ufficiale.A questo punto il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione con unico motivo. Il contribuente resiste con controricorso, considerandolo inammissibile e aggiungendo, nel merito, che l'aumento di capitale non si era mai verificato.

Con ordinanza la Corte di Cassazione ha formulato alla Corte di giustizia della Comunità Europea quesiti riguardanti l'aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura ed in particolare:
• se si assoggetta all’imposta il conferimento effettivo o anche solo la delibera di aumento di capitale,
• se l'imposta grava solo sulla società oppure anche sul pubblico ufficiale che redige o riceve l'atto,
• se i mezzi di tutela propri dell’ordinamento italiano nei confronti del pubblico ufficiale sono conformi al principio di proporzionalità.

La Corte di Giustizia emette sentenza al riguardo in data 1 luglio 2010.
In accordo con tale sentenza la Corte di Cassazione accetta la qualificazione dell’imposta come principale, effettuata dall’Agenzia, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 5, in caso di contestualità tra la delibera e la sottoscrizione dell'aumento di capitale. Per questo accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata perché fondata su un erroneo principio di diritto e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.

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Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6606 del 23 Marzo 2011

Per il commento completo ed il testo integrale dell'ordinanza scarica il documento al seguente link:


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