La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di recupero del credito di imposta relativo agli anni 2001-2003.
Il contribuente si era attenuto alle disposizioni dell'Amministrazione finanziaria con circolare nr. 41/2001 per cui gli spettava un ulteriore credito di imposta per l’assunzione di un lavoratore avvenuta il 25/10/2000 e quindi ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva il ricorso. .
L’Agenzia dell’Entrate che aveva successivamente modificato l'interpretazione della norma, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che ugualmente considerava illegittimo il provvedimento dell’Ufficio.
L’Agenzia dell’Entrate proponeva allora ricorso in Cassazione, che lo accoglieva.
La Corte di Cassazione si trova con questo caso ad affrontare nuovamente il problema della validità e del valore intrinseco delle circolari dell’Amministrazione Finanziaria.
Sia i giudici della Commissione Tributaria Provinciale che quelli della Commissione Tributaria Regionale, non avevano accolto il ricorso dell’Agenzia, non disponendo il recupero del credito dal contribuente, in quanto lo stesso si era uniformato alle disposizioni della circolare.
Al contrario la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia, riprendendo la sentenza della Sez. 5, n. 2133/2002 , ribadendo che le circolari non sono fonte di diritti né di doveri.
Precisa comunque che, nel caso di specie, al contribuente è dato il beneficio di non incorrere in una sanzione in base al principio di tutela dell’affidamento.
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