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Caso 1 - Nuovo contratto di locazione che parte il 1.1.2011 per il quale si opta per la cedolare secca (regola che vale per tutti i nuovo contratti 2011 i cui termini di registrazione di 30 giorni sono già scaduti alla data del 7.4.2011)
Il contratto è già stato registrato in gennaio 2011. L’opzione dovrà essere esercitata dal locatore nella dichiarazione dei redditi (modello Unico o 730) da presentare nel 2012. Le imposte di registro e di bollo versate a seguito della registrazione del contratto non possono formare oggetto di rimborso. Nel 2012 non si deve versare l’imposta di registro 2%.
Inviare previa raccomandata all’inquilino entro il 6 giugno 2011, pena l’inefficacia dell’opzione. Ricalcolare gli acconti Irpef e Imposta sostitutiva per il 2011 che quest’anno scadono il 6.7.2011.
Caso 2 - Nuovo contratto di locazione che parte il 1.5.2011 (questa regola vale per tutti i nuovi contratti i cui termini di registrazione di 30 giorni scadono dopo il 7.4.2011)
I termini di registrazione sono stati prorogati al 6.6.2011.
Se l’opzione viene esercitata in sede di registrazione del nuovo contratto di locazione, chi è abilitato ad utilizzare Fiscoonline o Entratel può utilizzare il nuovo software Siria (Servizio Internet Registrazione Immobili Abitativi) per la registrazione telematica dei contratti di locazione, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. MA CIO’ NON E’ OBBLIGATORIO, SI PUO’ UTILIZZARE ANCHE IL MOD. 69. Questa registrazione assorbe la comunicazione all’Autorità di P.S. che non è più dovuta.
Attenzione: Siria si può utilizzare solo se esistono tutte le seguenti condizioni:
• numero di locatori non superiori a 3;
• tutti i locatori optano per la “cedolare secca”;
• numero di inquilini non superiori a 3;
• 1 abitazione con non più di 3 pertinenze;
• tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita;
• contenga esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione (non comprenda altre pattuizioni).
In caso contrario si utilizza il mod. 69.
Inviare previa raccomandata all’inquilino entro il 6 giugno 2011. L’opzione si esercita sottoscrivendo l’apposito spazio previsto nel modello.
Caso 3 – Rinnovo annuale di un vecchio contratto redatto il 1.3.2009 ovvero risoluzione di contratto. Questa regola vale per tutti i rinnovi i cui termini di versamento imposta di registro scadono prima del 7.4.2011.
Essendo il contratto di locazione stato registrato nel marzo 2009, è stata già anche pagata l’imposta di registro sul rinnovo 2011.
Ricadiamo nel caso 1 del precedente paragrafo.
L’opzione dovrà essere esercitata dal locatore nella dichiarazione dei redditi (modello Unico o 730) da presentare nell’anno 2012. Le imposte di registro e di bollo versate a seguito del rinnovo 2011 del contratto non possono formare oggetto di rimborso.
Nel 2012 non si deve versare l’imposta di registro 2%.
Inviare previa raccomandata all’inquilino entro il 6 giugno 2011. Ricalcolare gli acconti Irpef e Imposta sostitutiva per il 2011 che quest’anno scadono il 6.7.2011.
Stesse considerazioni valgono nel caso in cui il contratto sia oggetto di risoluzione.
Inviare previa raccomandata all’inquilino.
Caso 4 – Rinnovo annuale (ovvero proroga) di un vecchio contratto redatto il 1.6.2009 ovvero risoluzione di contratto vecchio. Questa regola vale per tutti i rinnovi i cui termini di versamento imposta di registro scadono dopo il 7.4.2011.
Essendo il contratto di locazione stato registrato nel giugno 2009, l’opzione va esercitata entro il termine di versamento (cioe’ entro giugno 2011) dell’imposta di registro relativa alla annualità successive alla prima, mediante il nuovo modello 69 (cartaceo e in duplice copia) che va presentato all’Ag. Entrate. Questa registrazione assorbe la comunicazione all’Autorità di P.S. che non è più dovuta.
Non si paga piu’ l’imposta di registro del 2%.
Stesse considerazioni valgono nel caso in cui il contratto sia oggetto di risoluzione: non si pagano più i 67 euro.
Inviare previa raccomandata all’inquilino entro il 6 giugno 2011.
Nel nuovo modello 69 l’opzione per la tassazione del canone di locazione con la nuova imposta sostitutiva deve essere esercitata nel quadro F per ogni immobile del quale sono elencati gli ulteriori dati.