Le spese di rappresentanza sono le spese sostenute dall’impresa per consolidare l’immagine positiva e prestigiosa dell’attività, tramite l’offerta a soggetti collegati all’impresa, alla professione o all’arte di beni e servizi a titolo gratuito per finalità promozionali.
La condizione essenziale per la deducibilità di questi oneri è un ritorno economico, anche solo potenziale, della spesa effettuata. Questo vincolo è imposto dal legislatore per garantire un collegamento tra il sostenimento delle spese e l’attività d’impresa.
Nel 2016 sono state ampliate le percentuali di deducibilità aumentando il plafond e quindi il limite massimo di spesa deducibile.
Ecco cosa è cambiato per i professionisti, per le imprese e le agevolazioni previste per le imprese di nuova costituzione.
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Come chiarito prima, le spese di rappresentanza sono erogazioni gratuite di beni e servizi sostenute per migliorare l'immagine dell'impresa sotto la condizioni di un prevedibile ritorno economico. Dato questo inquadramento generale, rientrano sicuramente tra le spese di rappresentanza, le spese sostenute per:
L’art 54 del T.U.I.R al comma 5 dispone che per i professionisti “le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta.”
Quindi le spese di rappresentanza, come ad esempio gli omaggi alla clientela o le cene offerte a clienti, possono essere dedotte dai professionisti fino al limite dell’1% dei compensi effettivamente percepiti. In relazione ai compensi è necessario computare i compensi effettivamente percepiti, comprensivi anche degli interessi di mora e di dilazione, dei redditi sostitutivi di compensi e dei maggiori redditi dichiarati in seguito all’adeguamento ai parametri e agli studi di settore.
Come precisato dalla norma, le spese di rappresentanza comprendono anche:
L’ art. 108, comma 2, del Tuir, dispone che le spese di rappresentanza siano deducibili dal reddito delle imprese nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse; del volume dei ricavi dell'attvità caratteristica dell'impresa,e dell'attività internazionale dell'impresa.
I requisiti del decreto ministeriale sono:
Il D. Lgs 147/2015 ha aumentato le percentuali di deducibilità e dall'esercizio in corso al 01/01/2016 i limiti sono i seguenti.
Ricavi caratteristici |
Limiti di deducibilità |
Plafond (limite di spesa deducibile) |
Fino a 10 milioni |
1,5 % |
150.000 euro |
oltre 10 milioni e fino a 50 milioni |
0,6 % |
150.000+240.000 euro |
Oltre 50 milioni |
0.4% |
390.000 +0.4% per l'eccedenza |
In ogni caso:
Prima del 2016 le percentuali del plafond di deducibilità erano inferiori. I parametri che vanno utilizzati per le dichiarazioni dei redditi 2016, relative al periodo d'imposta 2015, sono rispettivamente:
Occorre prestare attenzione ad alcune spese che presentano particolari caratteristiche, come:
Per le imprese di nuova costituzione (cd. Start-up) nel caso in cui nei primi esercizi non si siano conseguiti ricavi, le spese di rappresentanza possono essere portate in diminuzione nel primo esercizio in cui si sono conseguiti i ricavi ed in quello successivo entro il limite del plafond di deducibilità. Così se ad esempio la società è stata: