La vicenda inizia dalla notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate al contribuente, di un avviso di accertamento per maggior reddito di partecipazione.
Contro tale avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che annullava l’atto impositivo per carenza di motivazione.
Avverso tale sentenza si proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Regionale che riformava la pronuncia della Ctp, in quanto si sosteneva che l’Agenzia avesse assolto al proprio obbligo di motivazione perché l’avviso di accertamento nei confronti della società partecipata era stato notificato al contribuente come socio che quindi conosceva la pretesa tributaria.
A questo punto, il contribuente proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che l’atto di accertamento senza allegato verbale di constatazione non consentiva al contribuente la conoscenza dell’esatta pretesa tributaria. Si considerava che l’avviso di accertamento motivato per relationem a un processo verbale di constatazione è legittimo solo se il contribuente abbia avuto idonea conoscenza delle pretese dell’amministrazione.
La Corte rigetta il ricorso.
La Corte pur precisando come sia importante la conoscenza dell’atto da parte del contribuente stesso in modo tale da comprendere i presupposti e le ragioni giuridiche alla base della pretesa tributaria in questo caso non riconosce carenza di motivazione nelle sentenze impugnate perché la pretesa tributaria era già conosciuta dal contribuente in quanto notificatagli come socio della società.
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Accertamento valido anche senza atti di riferimento allegati - Sent. Cass. n. 5082/2011