IL CASO
La vicenda trae origine da un avviso di irrogazione sanzioni per infedele dichiarazione ad una società contribuente.
La società contribuente propone ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che non lo accoglie.
Avverso la sentenza della Ctp, la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, riformando la pronuncia di primo grado, accoglieva il ricorso della società, sostenendo che l’acquisizione della documentazione fondante la rettifica era illegittima in quanto avvenuta presso l’abitazione-studio del commercialista senza alcuna autorizzazione.
Avverso la sentenza di secondo grado, il Ministero dell’economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate propongono ricorso per Cassazione che rigetta il ricorso.
In particolare la ricorrente Amministrazione aveva presentato un unico e complesso motivo sostenendo:
• a livello procedurale, che la censura accolta dalla CTR sarebbe stata inammissibilmente formulata per la prima volta in appello;
• che il luogo di rinvenimento della documentazione sarebbe stato lo studio del professionista dove lo stesso aveva la sola residenza anagrafica ma non l'abitazione.
La Corte analizza i due aspetti e considera che sotto il profilo procedurale il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza: infatti sostiene che non è stato riportato il ricorso introduttivo al fine di dimostrare che la censura accolta dalla Commissione Tributaria Regionale non era stata in quella sede formulata.
Nel merito la Corte ha fatto riferimento all’art. 52, D.P.R. n. 633/1972 che stabilisce come i verificatori, al fine di poter accedere ai luoghi destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole o professionali per eseguire controlli, devono essere muniti di un'apposita autorizzazione del capo dell'ufficio di diretta dipendenza; se si tratta di locali adibiti anche ad abitazione, è indispensabile l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Partendo da questo dato legislativo, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, considerando che, nel caso di specie, a nulla rileva il fatto che si tratti solo di luogo destinato a residenza anagrafica e non anche ad abitazione.
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