Nella compilazione del Mod. Unico 2011 tutte le imprese interessate al bonus tessile dovranno ricordarsi di inserire i dati precedentemente comunicati con il Modello CRT, nel limite del 25,1903% stabilito dall’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 24.03.2011.
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Bonus tessile: i limiti da rispettare
Per dare impulso ai settori economici che più di altri hanno risentito della crisi economica, il Governo ha introdotto- Art. 4 commi 2-4 del D.l. n. 40/2010- un’agevolazione per le imprese del settore tessile/abbigliamento che hanno investito in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, finalizzati alla realizzazione di campionari all’interno dell’U.E.
Si tratta di una deduzione dal reddito d’impresa, sfruttabile nella dichiarazione dei redditi 2011 (periodo d’imposta 2010), pari all’ammontare dei costi agevolabili sostenuti, che deve rispettare 2 limiti:
• 500.000 € per ogni impresa, imposto dalla normativa europea, in materia di aiuti di stato;
• importo complessivo del beneficio pari a 70 milioni di €, derivante dallo stanziamento di bilancio previsto dallo Stato italiano per il bonus tessile.
Oltre a possedere i requisiti per usufruire del bonus, le imprese devono aver inviato, entro il 31.12.2010, il modello CRT, nel quale dovevano indicare l’ammontare degli investimenti agevolabili e il risparmio d’imposta.
La percentuale di deduzione
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver constatato che la richiesta dell’agevolazione superava di gran lunga lo stanziamento di bilancio, assestandosi ad €. 277.884.229, ha stabilito che la percentuale massima di bonus per ciascuna impresa è pari al 25,1903% dell’importo richiesto nel modello CRT, quadro A, alla colonna 2.
La percentuale è il risultato del rapporto –troncato alla quarta cifra decimale- tra fra le risorse stanziate a carico del bilancio dello Stato, pari a 70 milioni di Euro, e il risparmio d’imposta complessivamente richiesto dai contribuenti, pari a 277.884.229 milioni di Euro
L'agevolazione e il calcolo delle imposte
L’agevolazione potrà essere usufruita solo al momento del versamento del saldo Irpef/Ires 2010, così come risultante dal Modello Unico 2011, mentre l’acconto 2011 sarà determinato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe realizzata se non vi fosse stata l’agevolazione Tremonti tessile. Pertanto, al momento della compilazione del Mod. Unico 2011, bisognerà calcolare due imposte diverse:
• quella al netto dell’agevolazione, utilizzata per calcolare il saldo 2010;
• quella al lordo dell’agevolazione, per calcolare gli acconti 2011.
Il bonus tessile in Unico 2011
La compilazione del Modello Unico 2011, sarà diversa a seconda della tipologia di impresa:
- Le società di capitali devono indicare nel Mod. Unico SC2011 l’ammontare degli investimenti effettuati:
- nella colonna 1 del rigo RS107 l’ammontare degli investimenti che possono beneficiare della Tremonti tessile;
- nella colonna 2 del rigo RS107 l’ammontare degli investimenti agevolabili. Tale importo deve essere riportato anche:
- al rigo RF50, colonna 4 – variazione in diminuzione dal reddito imponibile;
- al rigo RF50, colonna 6.
- Le società di persone devono indicare nel Modello Unico SP 2011 l’ammontare degli investimenti effettuati:
- nella colonna 1 del rigo RS42 l’ammontare degli investimenti che possono beneficiare della Tremonti tessile;
- nella colonna 2 del rigo RS42 l’ammontare degli investimenti agevolabili. Tale importo deve essere riportato anche:
- al rigo RF46, colonna 3 – variazione in diminuzione dal reddito imponibile, per le società in contabilità ordinaria;
- al rigo RG22, colonna 3 – in deduzione dai ricavi, per le società in contabilità semplificata.
- Gli imprenditori individuali, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge devono indicare nel Modello Unico PF 2011:
- nella colonna 1 del rigo RS33 l’ammontare degli investimenti che possono beneficiare della Tremonti tessile;
- nella colonna 2 del rigo RS33 l’ammontare degli investimenti agevolabili. Tale importo deve essere riportato anche:
- al rigo RF38, colonna 2 – variazione in diminuzione dal reddito imponibile, per gli imprenditori in contabilità ordinaria;
- al rigo RG21, colonna 2 – in deduzione dai ricavi, per gli imprenditori in contabilità semplificata;
- al rigo CM5, colonna 2, per gli imprenditori nel regime dei minimi.