Speciale Pubblicato il 07/05/2011

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DECRETO SVILUPPO: le principali semplificazioni burocratiche e fiscali

di Rag. Lumia Luigia

Il decreto sullo sviluppo prevede all'art. 7 diverse semplificazioni fiscali e burocratiche, dalla durata degli accessi a quelli riguardanti i pagamenti con carta di credito e in tema di registrazioni contabili.



L'art.7 del decreto sviluppo prevede diverse semplificazioni fiscali e della burocrazia.

Ecco in sintesi le principali:


- gli accessi da parte di qualsiasi autorità competente devono essere unificati ed  eseguiti al massimo con cadenza semestrale e non devono durare piu' di quindici giorni;

-  per lavoratori dipendenti e pensionati è abolito l’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico che resta solo in caso di variazione dei dati;

-  per le ristrutturazioni edilizie non serve piu' la comunicazione preventiva;

-  i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l’intero costo, per singole spese non superiori a 1000 euro, nel periodo in cui ricevono la fattura;

-   gli acquisti d’importo superiore a 3000 euro se eseguiti con carte di credito o bancomat non devono essere piu' comunicati all'agenzia delle entrate;

-  i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;

  -  la richiesta per rimborso d’imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;

- i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;

-  estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;

-  abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito;

-  attenuazione del principio del ”solve et repete”. In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all’esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno;

-  abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;

-  innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d’impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante di atto notorio;

-  innalzamento a 300 euro dell’importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;

-  nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva.

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