E’ consentito usufruire del Regime contabile Semplificato all’imprenditore che inizia l’attività e prevede un ammontare di ricavi non superiore a:
• 400.000,00 euro (fino al 31 dicembre 2010 - 309.874,14) per le Imprese esercenti attività di servizi
• 700.000,00 euro ( fino al 31 dicembre 2010 - 516.456,90) - per le Imprese esercenti attività diverse dalla prestazione di servizi
o che nell’anno precedente non ha superato tale ammontare, ragguagliato sempre all’anno.
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In cosa consiste la contabile semplificata
Il regime contabile semplificato prevede la tenuta dei soli registri Iva dove andranno segnate anche tutte le operazioni non soggette a registrazione per tale imposta, ma rilevanti per la determinazione del reddito di esercizio.
I registri Iva delle
- Fatture emesse
- Fatture acquisti
dovranno contenere oltre che la registrazione delle fatture con Iva, l’indicazione di tutti i costi rilevanti ai fini del reddito e a fine anno l’indicazione dei ratei e risconti, ricavi e costi di competenza per fatture da emettere o da ricevere, indicazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, le rimanenze.
Per i beni ammortizzabili non è più obbligatorio il registro, né l’annotazione degli ammortamenti nei registri Iva, ma è sufficiente che a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, sia esibito un prospetto, ordinato in forma sistematica, riportante gli stessi elementi indicati all’art.16 del DPR 600/73 (art. 13 del DPR 7 dicembre 2001, n.435)
Il regime contabile semplificato si estende di anno in anno qualora l’ammontare dei ricavi di 400.000,00 o 700.000,00 euro non venga superato.