IL CASO
La vicenda inizia con la notifica di un avviso di rettifica, da parte dell’Ufficio IVA, alla curatela di una società recuperando l'Iva portata in detrazione ed irrogando le relative sanzioni.
La rettifica toccava la dichiarazione per l'anno 1995 in applicazione dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972 a seguito della richiesta di rimborso per l’anno 1999 ed a seguito della mancata esibizione delle scritture contabili andate distrutte a seguito di un incendio verificatosi negli ambienti degli uffici, si recuperava l’I.V.A. portata in detrazione, definendo imponibili le operazioni di esportazione ed irrogando le relative sanzioni.
Il curatore fallimentare della società impugnava l'avviso di rettifica davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sostenendo che l'ufficio aveva applicato l'art. 55 st. D.P.R. per ricostruire la contabilità. A queste deduzioni, l'Agenzia rispondeva che l’atto impugnato nasceva dalla mancata esibizione della documentazione contabile e che il contribuente aveva l’onere di documentare gli acquisti sostenuti e le vendite effettuate in esportazione con la documentazione da esibire anche in copia.
La C.T.P. rigettava il ricorso.
Contro la decisione della C.T.P., la società si rivolgeva alla Commissione Tributaria Regionale sostenendo l'illegittimità dell'accertamento ex art. 54 d.P.R. n. 633/1972 in presenza dei presupposti che consentivano l'accertamento induttivo, in quanto, si precisava, che l’Agenzia non ha la facoltà di procedere all’ accertamento analitico in caso di mancata tenuta o rifiuto di esibizione o sottrazione all'ispezione delle scritture contabili.
La C.T.R. respingeva il ricorso e nel confermare la decisione della C.T.P., in quanto affermava che, nel caso di specie, le scritture contabili erano andate distrutte in un incendio e quindi poteva e doveva essere applicato solo il predetto l’art. 54. La società aveva la possibilità di ricostruire la documentazione contabile attraverso ad esempio la richiesta di copie delle fatture ai clienti.
Contro la decisione di secondo grado, il curatore fallimentare della società ricorre in Cassazione formulando un unico motivo di gravame. L'Agenzia delle Entrate non si costituisce.
La Cassazione considera il ricorso infondato e conferma le motivazioni della CTR sulla legittimità dell’accertamento analitico. Più in particolare ribadisce che, poiché il curatore fallimentare ha dimostrato di esser nell' impossibilità di acquisire presso i fornitori dei beni o dei servizi copia delle fatture, si fa riferimento alla regola generale fissata dall'art. 2724 c.c., n. 3. e si sottolinea che la perdita senza colpa del documento indispensabile alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non porta all’esenzione dall'onere della prova, né porta all’inversione dello stesso ma autorizza alla prova per testimoni o per presunzioni in deroga ai limiti per essa previsti. Dunque in un caso come questo la richiesta relativa al preteso credito avrebbe dovuto trovare conferma testimoniale o presuntiva, pur nell’ipotesi di impossibile ricostruzione delle fatture emesse tramite la tenuta della regolare contabilità.
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