La rivalutazione consiste nella rideterminazione del costo di acquisto di:
• terreni edificabili e terreni con destinazione agricola;
• partecipazioni in società non quotate posseduti ad una determinata data
con lo scopo di aumentare il valore fiscalmente riconosciuto del terreno e della partecipazione in modo da ridurre l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.
Possono essere oggetto di rivalutazione :
• i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti a titolo di:
- proprietà;
- usufrutto;
- superficie;
- enfiteusi;
• le partecipazioni in società non quotate possedute a titolo di:
- proprietà;
- usufrutto.
Posseduti alla data del 1° luglio 2011 da
• persone fisiche residenti, per le cessioni di partecipazioni o di terreni che non generano reddito di impresa;
• società semplici ed equiparate residenti, quali, ad esempio, le associazioni professionali;
• enti non commerciali residenti, per attività non in regime di impresa;
• soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.
Versamento delle imposta e giuramento della perizia entro il 30 giugno 2012.
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In attesa dell'amanazione e chiarimenti sulle nuove nome del Decreto Sviluppo possiamo fare riferimento alle precedenti che dovrebbero essere confermate