La questione che tocca la Corte di Cassazione con questa ordinanza interlocutoria si origina dall’opposizione ad un decreto ingiuntivo proposta da un contribuente il quale aveva ricevuto giudizio di improcedibilità sia in primo che in secondo grado, perché l’opposizione era stata iscritta a ruolo oltre il quinto giorno dalla notificazione dell'atto di opposizione.
In particolare, il giudice d’appello del Tribunale di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado considerando il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 9 settembre 2010 n. 19246, ossia che l’abbreviazione dei termini di costituzione per l’opponente deriva automaticamente dalla concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a sessanta giorni, (irrilevante che la concessione di tale termine derivi da una scelta consapevole o da errore di calcolo).
Contro la sentenza d’appello, il ricorrente/convenuto proponeva ricorso in Cassazione. Al ricorso resisteva l’attore con controricorso, svolgendo solo difese di merito sui motivi di ricorso.
Con questa ordinanza interlocutoria il Collegio sottolinea che in alcuni casi l’interpretazione dell'art. 645, 2° comma, data dalla sentenza 19246/2011 determinerebbe infatti un ulteriore aggravamento della posizione di una delle parti del giudizio nell’esercizio del diritto di difesa e propone quindi di ritenere che il dimezzamento dei termini operi solo nei casi in cui l'opponente si sia realmente avvalso del diritto di ridurre alla metà i termini di comparizione.
L’ordinanza, inoltre, considerando gli effetti della nuova interpretazione sui procedimenti già in corso, pone il problema dell’efficacia nel tempo delle regole giurisprudenziali.
La causa viene rimessa alla decisione delle Sezioni Unite per la delicatezza dei temi e dei principi in gioco.
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