Speciale Pubblicato il 03/05/2011

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Contributi sospesi per calamità naturali

di Staff di Fiscoetasse

I contributi sospesi per calamità naturale: deducibili per cassa o per competenza



I professionisti che sono stati colpiti dalle calamità naturali e che per difficoltà economiche non hanno versato i contributi secondo le scadenze ordinarie,possono dedurre i contributi secondo il principio di competenza, anziché secondo quello di cassa

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Contributi previdenziali del professionista e il principio di cassa

I contributi previdenziali pagati dal professionista vengono sottratti dal reddito complessivo (che può comprendere altri redditi oltre a quello professionale) secondo il principio di cassa, quindi in base al momento in cui tali contributi sono stati versati. Quindi, ad esempio, nella dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2011, che si riferisce al periodo d’imposta 2010, verranno sottratti dal reddito complessivo del contribuente, i contributi pagati entro il 31.12.2010.

La deduzione dei contributi per i professionisti colpiti da calamità naturali

Per i professionisti che sono stati colpiti dalle calamità naturali e che per difficoltà economiche non hanno versato i contributi secondo le scadenze ordinarie, è consentito dedurre i contributi secondo il principio di competenza. In questo modo, infatti, potranno dedurre, ad esempio, nel Mod. Unico 2011 i contributi pagati nel 2011 ma che si riferiscono al 2010.
I professionisti, in ogni caso, dovranno valutare la convenienza all’adozione del principio di competenza. Potrebbe accadere, ad esempio, che nel periodo d’imposta 2010 si realizzi una reddito così basso da non consentire di sfruttare a pieno i contributi di competenza dell’anno 2010. In questo caso, pertanto, risulterebbe più conveniente attendere il Mod. Unico 2012, e dedurre i contributi pagati nel 2011, compresi quelli che si riferiscono all’anno 2010.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 17/E del 18 febbraio 2011 chiarisce che il professionista può scegliere il regime più conveniente.

1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione 17/E/2011

TAG: Contributi Previdenziali