La plusvalenza conseguita per la vendita di una autovettura può concorrere alla formazione del reddito, a scelta del contribuente:
- per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata;
- in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (art. 86 Tuir).
Questa facoltà è però concessa, solo nel caso di realizzo, a condizione che i beni ceduti siano posseduti per un periodo non inferiore a tre anni. La scelta per la rateizzazione deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi.
Per beni "posseduti" si intendono quelli acquisiti in proprietà ; per i beni in leasing i tre anni devono computarsi dal giorno di stipula del contratto e non dal riscatto (Circ. 379/E del 17 dicembre 2007).
Il possesso deve durare da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile, in base cioè al calendario comune.
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"Vendita auto: calcolo della base imponibile IVA e della plusvalenza e minusvalenza" che consente di effettuare il calcolo della base imponibile Iva nel caso di vendita del veicolo precedentemente acquistato dall'impresa o dal professionista, con Iva a parziale detrazione per limiti oggettivi, partendo dal prezzo di vendita pattuito comprensivo dell'IVA, il foglio di calcolo permette di calcolare anche la quota di plusvalenza imponibile o minusvalenza deducibile.
Vendita autovettura agente di commercio e determinazione della plusvalenza o minusvalenza
Dalla cessione di veicoli utilizzati dall’agente, possono derivare plusvalenze o minusvalenze, che concorreranno alla determinazione del reddito in misura proporzionale all’ammontare degli ammortamenti fiscalmente dedotti rispetto a quelli complessivamente effettuati.
Di conseguenza dato che per gli agenti di commercio l’ammortamento del veicolo risulta deducibile nella misura dell’80%, da applicare all’ammontare della spesa sostenuta a rilevanza fiscale, comprensiva degli oneri accessori di diretta imputazione nel limite massimo di euro 25.822,84, anche le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dalla cessione concorreranno nella stessa misura.
Relativamente alla plusvalenza, questa può essere tassata interamente nell’esercizio del suo realizzo, oppure, se il bene oggetto della plusvalenza è stato posseduto per un periodo minimo di 3 anni, può essere tassata in quote costanti, al massimo in cinque esercizi, compreso quello in cui si è verificato il realizzo.
Esempio
Acquisto di autovettura nel 2008 per un valore di 32.450,00 euro.
Rivendita dell’autovettura nel 2010 per 23.460,00 euro.
Avremo la seguente tabella di calcolo:
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