Il reddito dell’agente di commercio si inquadra tra i redditi derivanti dall’esercizio di attività commerciali previsti dall’art. 2195 del C.C.. Ai fini delle Imposte dirette la definizione del reddito di impresa si trova all’art. 55 del TUIR 917/1986.
L’attività può essere svolta in forma individuale o in forma societaria, ma la forma giuridica non comporta sostanziali differenze sulla determinazione del reddito.
In qualità di Reddito d’impresa dovrà essere il Quadro RF, nel caso di contabilità ordinaria, o Quadro RG, in caso di contabilità semplificata, a seconda del regime di contabilità adottato.
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Criterio di competenza sia per i Ricavi che per i Costi
Sia i ricavi che i costi devono essere dichiarati per competenza secondo le regole stabilite dall’art. 109 del Nuovo Tuir .
Secondo questo articolo:
• I ricavi da dichiarare
Si considerano conseguiti alla data di ultimazione della prestazione.
• I costi da portare in detrazione
Si considerano di competenza e sono quindi deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono alla formazione del reddito.
Il criterio della competenza applicabile a tutti i redditi di impresa si estende anche all’attività dell’agente, in quanto considerato rientrante in questa categoria reddituale.
Le provvigioni
In base al 4° comma dell’art. 1748 c.c. “salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo”. Pertanto per gli agenti di commercio, LE PROVVIGIONI SPETTANTI risultano essere di competenza dell’esercizio in cui il preponente esegue la prestazione, ovvero, nell’esercizio in cui avviene la spedizione o la consegna dei beni mobili, l’ultimazione della prestazione del servizio, o la stipulazione dell’atto nel caso di immobili.
Eccezione alla regola della competenza per le indennità di cessazione del rapporto di agenzia
In caso di cessazione del rapporto di agenzia a tempo indeterminato, l’agente ha diritto ad una indennità proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto.
L’INDENNITÀ PER LA CESSAZIONE DI RAPPORTI DI AGENZIA rientra nella categoria dei redditi di lavoro autonomo, di conseguenza deve essere dichiarato nell’esercizio in cui viene percepito, secondo il principio di cassa. Il mandante che corrisponde l’indennità a persone fisiche deve applicare una ritenuta d’acconto del 20% sull’importo complessivo.
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