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Veicoli ad uso esclusivamente strumentale
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Deducibili al 100%
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Gli autoveicoli che non rientrano nella definizione di esclusivamente strumentali trovano la loro disciplina nell’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR il quale prevede precisi limiti di deducibilità delle spese a questi connesse. In particolare:
- deducibilità al 20% per le imprese e gli esercenti arti e professioni;
- deducibilità dell’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.
Oltre a tali limiti, la predetta norma prevede un tetto massimo di spesa fiscalmente riconosciuta al quale gli stessi devono essere applicati. Tali limiti di spesa sono rappresentati nella tabella che segue.
Tipologia di operazione
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Tipo di veicolo
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Limite di spesa fiscalmente riconosciuta
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Acquisto
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Autovettura o autocaravan
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18.075,99 euro (elevato a 25.822,84 per agenti e rappresentanti)
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Motociclo
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4.131,66 euro
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Ciclomotore
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2.065,83 euro
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Leasing
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Indifferente
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Non si tiene conto dell’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dei veicoli che eccede i limiti sopra indicati
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Noleggio
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Autovettura o autocaravan
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3.615,20 euro
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Motociclo
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774,69 euro
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Ciclomotore
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413,17 euro
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In capo all’impresa
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In capo al dipendente
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Veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente
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Deducibile nella misura del 90% se concesso per la maggior parte del periodo d’imposta
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Tassabile il 30% dell’importo così determinato:
(Costo Km ACI * 15.000) – importo trattenuto al dipendente
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Tale tipologia di veicoli non rientra nel novero della disciplina dettata dall’articolo 164 del TUIR e pertanto, se correttamente classificati, i costi relativi a tale tipologia di automezzi sono interamente deducibili.
Si tratta in particolare di:
- autocarri e simili: sono identificati dall’articolo 54, comma 1, lettera d) del Codice della Strada. I relativi costi sono interamente deducibili se tali mezzi sono utilizzati da imprese mentre sono indeducibili per mancanza del requisito dell’inerenza se utilizzati da esercenti arti e professioni;
- business car: si tratta di autovetture che hanno attrezzature e arredi permanentemente istallati ed al massimo due posti escluso il conducente. Tali mezzi si configurano come dei veri e propri uffici. Le caratteristiche sono dettate dal DM 10 dicembre 2002.
Con provvedimento del 6 dicembre 2006 l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli autoveicoli che anche se immatricolati come autocarro sono soggetti ai limiti di deducibilità di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR in quanto consentono comunque il trasporto privato di persone.
Le caratteristiche individuate dal provvedimento sono le seguenti:
- codice carrozzeria F0;
- n. di posti a sedere pari o superiore a quattro;
- rapporto tra potenza del motore (KW) e potenza del veicolo espressa in tonnellate uguale o superiore a 180.