Con il Provvedimento del 31.1.2011 è stato approvato il Modello Unico PF 2011, relativo ai redditi 2010, con le relative istruzioni.
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I termini di presentazione del Mod. Unico PF 2011
I primi a dover presentare il Mod. Unico PF 2011 sono coloro che utilizzano il formato cartaceo, per essi la scadenza è fissata al 30.06.2011, in largo anticipo rispetto a coloro che, invece, utilizzando la modalità telematica godono del maggior termine del 30.09.2011.
Possono presentare il Mod. Unico PF cartaceo i soggetti che:
- devono presentare la dichiarazione per conto di un soggetto deceduto;
- pur potendo presentare il mod. 730, non possono utilizzarlo perché:
- privi di sostituto d’imposta al momento di presentazione della dichiarazione;
- obbligati a dichiarare redditi o comunicare dati per i quali è necessario utilizzare specifici quadri del Mod. Unico (ad esempio il quadro AC degli amministratori condominiali).
Le principali novità del Mod. Unico PF 2011
La versione definitiva del modello Unico PF2011 è stata pubblicata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 31.01.2011.
Restyling grafico e linguaggio più chiaro sono le novità che, oltre a quelle di carattere sostanziale, caratterizzano il modello e le istruzioni di quest’anno.
I ritocchi più importanti all’interno del Mod. Unico PF2011 riguardano:
- Frontespizio: manca la sezione dedicata al domicilio per la notificazione degli atti; nel caso in cui si voglia far sì che gli atti e gli avvisi giungano presso un domicilio diverso da quello fiscale è necessario comunicare tale volontà all’Agenzia delle Entrate con un’apposita comunicazione, non in più in sede di dichiarazione;
- Quadro RB – redditi dei fabbricati: sono stati inseriti la nuova colonna 9, denominata “Cedolare l’Aquila” e il nuovo rigo RB12, denominato “Cedolare secca locazioni provincia dell’Aquila”, per dare la possibilità ai proprietari di immobili abitativi, situati nella provincia dell’Aquila, di applicare un’imposta sostitutiva del 20% sui redditi derivanti dalla loro locazione. Per usufruire di detta tassazione il contratto di affitto – a canone convenzionato - deve essere stipulato tra persone fisiche, che non esercitano attività d’impresa, arte o professione;
- Quadro RC – redditi di lavoro dipendente e assimilati: è stata prorogata la detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, con la novità che l’importo massimo della detrazione spettante è stato fissato a € 149,50 (anziché € 134); è stata anche prorogata la tassazione agevolata sulle somme erogate per incremento della produttività, che consente di applicare un’imposta sostitutiva - dell’Irpef e delle addizionali - del 10% nel limite di 6.000 € lordi;
- Quadro RP – oneri e spese: non sono più detraibili le spese per:
- l’autoaggiornamento dei docenti: l’anno scorso le spese sostenute dai docenti delle scuole, di ogni ordine e grado, per l’autoaggiornamento e la formazione erano detraibili al 19% con il limite massimo di detrazione di €. 500;
- l’abbonamento al trasporto pubblico: l’anno scorso le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale erano detraibili al 19% con il limite massimo di detrazione di €. 250;
- l’arredamento di immobili ristrutturati: l’anno scorso le spese sostenute dal 7.2.2009 al 31.12.2009 per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all’arredo di immobili ristrutturati, erano detraibili al 20% in cinque rate annuali; benché tale bonus non sia più in vigore per l’anno 2010 (quindi per gli acquisti eseguiti dall’ 1.1.2010), la colonna 4 del rigo RP45 esiste ancora. Essa, infatti, serve per poter usufruire della seconda rata di detrazione;
- Quadro CR - crediti d’imposta: sono state inserite due nuove sezioni:
- la sezione V “Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione”, composta unicamente dal rigo CR12, dedicata ai soggetti aderenti alle forme pensionistiche complementari che, in particolari casi, hanno richiesto un’anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata e che successivamente hanno scelto di reintegrarla con versamenti di importo superiore a € 5.164,57;
- la sezione VI “Credito d’imposta per mediazioni”, composta unicamente dal rigo CR13, dedicata ai soggetti che, avendo corrisposto ai terzi indennità per attività di mediazione, possono beneficiare di un credito d’imposta pari all’indennità stessa, nel limite massimo di € 500 se la mediazione ha successo. In caso contrario, tale credito è ridotto alla metà;
- Quadro QR – rimborso produttività 2008 e 2009: è un nuovo quadro riservato ai lavoratori dipendenti che nel 2008 e 2009 hanno percepito compensi per lavoro notturno/straordinario, riconducibili ad incrementi di produttività, che richiedono il rimborso delle maggiori imposte pagate nel caso in cui tali compensi siano stati assoggettati a tassazione ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%;
- Quadro RM – redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva: in corrispondenza dei righi RM20-RM22 devono essere indicate le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, agricoli e oggetto di lottizzazione, posseduti alla data dell’1.1.2010, per i quali l’imposta sostitutiva è stata versata sino al 31.10.2010;
- Quadro RT – plusvalenza di natura finanziaria: in corrispondenza dei righi RT46 e RT47 devono essere indicati gli importi derivanti dalla rideterminazione del valore della partecipazioni/quote/diritti, non negoziati in mercati regolamentati, posseduti all’1.1.2010 e per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 31.10.2010;
- Quadro RR – contributi previdenziali: con la nuova sezione III, i geometri iscritti alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), da quest’anno possono calcolare i contributi previdenziali e assistenziali direttamente nel Mod. Unico, senza dover più compilare il Modello 17;
- Quadro RW – investimenti all’estero e/o trasferimenti da/per/sull’estero: alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sullo scudo e sul monitoraggio fiscale, le istruzioni di questo quadro sono state completamente riviste;
- Quadro RS – prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, CM e RH: tra le novità si segnala, per importanza, l’introduzione del rigo RS33, dove indicare l’incentivo fiscale della “Tremonti tessile”.