In sintesi le novità fiscali della settimana appena conclusa, da leggere con un colpo d'occhio:
- Nuovi codici tributo "8930" e "1999" legati all' imposta sostitutiva dei contratti di leasing immobiliare;
- Fissato a 1,02 coefficiente ICI 2011 per immobili di categoria D;
- Nuovi codici tributo "1828" e "1616" per pagare la cedolare secca del 20%;
- Finanziamento auto esenti IVA non determinano la percentuale di detraibilità IVA nel Pro-rata;
- Via libera al Decreto legge "Lo Presti" che permette l'aumento del contributo previdenziale integrativo;
- Precisazioni del Consiglio Nazionale dei Commercialisti sulla relazione annuale di Revisione;
- L'opzione per la cedolare secca per i nuovi contratti di locazione tramite il nuovo modello di denuncia "Siria"
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La settimana in breve dal 4 all'8 aprile 2011
L’Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione n. 37/E del 31 marzo 2011, ha istituto i
nuovi codici tributo “8930” e “1999” per versare, tramite il Modello F24, rispettivamente, le
sanzioni e gli
interessi da ravvedimento per somme dovute a titolo d’
imposta sostitutiva per i contratti di leasing immobiliare. Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 1 comma 16 della L. 220/2010, per ogni contratto di leasing immobiliare in corso al 1° gennaio 2011, le parti dovevano corrispondere entro il 31 marzo 2011, in un’unica soluzione, un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale. I contribuenti che non hanno provveduto al pagamento entro tale data, hanno la possibilità di ravvedersi pagando, con il modello F24, sanzioni e interessi nella misura prevista dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, insieme all’imposta dovuta.
Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011, è stato
fissato a 1,02 il coefficiente per determinare l'ICI dovuta
per il 2011 per gli
immobili di categoria D, privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e contabilizzati distintamente. L'art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 504/92 prevede, infatti, che al fine di determinare la base imponibile che rileva ai fini dell’ICI, deve essere utilizzato il criterio contabile. In sostanza, per tali fabbricati il valore è determinato applicando ai costi di costruzione sostenuti (ovvero costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati) il relativo coefficiente di rivalutazione, individuato con riferimento all’anno di sostenimento di detti costi.
Con la
Risoluzione n. 38/E del 4 aprile 2011, l’Agenzia delle Entrate istituisce
due codici tributo per pagare con il Mod. F24 la
cedolare secca del 20% – ossia
l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale – sulle locazioni di immobili ad uso abitativo siti nella Provincia dell’Aquila. Il primo codice è il
“1828” e andrà utilizzato dai contribuenti che versano la sostitutiva dell’Irpef in autonomia, mentre il secondo è il
“1616” ed è destinato all’uso da parte di sostituti d’imposta, Caf e professionisti, che trattengono il tributo in base alle informazioni desumibili dai Mod. 730 presentati dai propri assistiti.
Concessionarie auto: le
operazioni di finanziamento, esenti da Iva, fornite dalle concessionarie automobilistiche ai propri clienti
non concorrono a determinare la percentuale di detraibilità dell’Iva nel meccanismo
del pro-rata, in quanto “
accessorie” all’attività ordinaria svolta dai rivenditori auto. Le operazioni devono, però, comportare un limitato impiego di lavoro tale da non costituire una vera e propria organizzazione specifica per la gestione di un’attività finanziaria. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E del 5 aprile 2011.
Via libera del Senato al
Disegno di legge “Lo Presti”, concernente la misura del
contributo previdenziale integrativo, dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in Albi ed elenchi. Il testo permette alle Casse di previdenza dei professionisti la
possibilità di aumentare fino al 5% l’aliquota del contributo integrativo, in misura percentuale del fatturato lordo, pagato dal cliente in fattura. Attualmente questo contributo è pari al 2% per le Casse di previdenza nate con il D. Lgs. n. 103/1996 (chimici, agronomi e dottori forestali, geologi, infermieri, psicologi, biologi, periti industriali, periti agrari e agrotecnici, giornalisti liberi professionisti). La novità interessa
anche le Casse dei Dottori commercialisti e dei ragionieri, disciplinate dal D. Lgs. n. 509/1994, che attualmente applicano un contributo integrativo pari al 4%.
In vista della scadenza del termine per il deposito, presso la sede sociale, della Relazione di revisione, il
Consiglio Nazionale dei Commercialisti interviene con un documento, datato il 6 aprile 2011, che contiene i
facsimile della relazione annuale dell’organo di controllo, l
a proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti e la relazione di revisione, alla luce delle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. 39/2010. Il documento fornisce alcune precisazioni sui punti ancora aperti e sui quali non vi è pieno accordo nell’ambito delle professioni contabili.
Nel giorno dell’entrata in vigore della disposizione sulla
cedolare secca, arriva, ben prima dei 90 giorni concessi dalla norma, il Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate. Il Provvedimento chiarisce che per i nuovi contratti di locazione,
l’opzione per la cedolare secca può essere effettuata
in sede di registrazione del contratto di locazione, utilizzando il nuovo modello telematico semplificato di denuncia “SIRIA” (Servizio Internet per la Registrazione dei contratti relativi a Immobili adibiti ad Abitazione).
Il nuovo modello 69, approvato anch’esso dal Provvedimento, può essere utilizzato ove non sussistano le condizioni specifiche richieste per l’utilizzo del modello “SIRIA”. Per i contratti già registrati, invece, il locatore dovrà indicare la scelta per la tassazione secca direttamente nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo (Unico o 730/2012).