In vista della scadenza del termine per il deposito, presso la sede sociale, della Relazione di revisione, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti interviene con un documento, datato il 6 aprile 2011, che contiene il facsimile della relazione annuale dell’organo di controllo, la proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti e la relazione di revisione, alla luce delle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. 39/2010. Il documento fornisce alcune precisazioni sui punti ancora aperti e sui quali non vi è pieno accordo nell’ambito delle professioni contabili.
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Tempo di controlli
È tempo di controlli sui bilanci 2010: i revisori hanno ormai a disposizione le bozze dei bilanci predisposte dagli amministratori, e devono redigere la relazione di revisione affinché la stessa possa restare depositata presso la sede della società nei 15 giorni che precedono l’assemblea di approvazione del bilancio.
Nell’imminenza di questo adempimento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un documento che fornisce indicazioni sulla compilazione della Relazione, alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti.
Il documento è datato 6.4.2011 e sostituisce il principio di revisione CNDCEC n. 002 emesso ad aprile 2009.
Oltre a fornire una vera e propria
guida sulla redazione della relazione di revisione, il documento contiene un modello di relazione e uno di proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione.
La relazione dei revisori
In sintesi
gli elementi costitutivi della relazione, secondo il nuovo principio di Revisione 002 del CNDCEC:
1) Titolo: nel titolo bisogna riportare la Legge in base alla quale viene emessa la relazione, quindi la dicitura sarà
“Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 39/2010”.
2) Destinatari della relazione: a seconda che le quote sociali siano rappresentate da azioni o meno, il destinatario della relazione sarà indicato nei seguenti modi:
“All’Assemblea degli azionisti della … S.p.A”;
“All’Assemblea dei soci della … “.
3) Identificazione del bilancio oggetto di revisione legale, delle regole di redazione del bilancio e delle responsabilità dei redattori del bilancio e del revisore: la dicitura sarà diversa a seconda che la società adotti i principi contabili internazionali o quelli nazionali:
“ Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della … S.p.A. al 31.12.2010. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.lgs. 38/2005, compete agli amministratori della …. S.p.A. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale”;
“ Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della … S.p.A. al 31.12.2010. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete agli amministratori della …. S.p.A. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale”;
6) Descrizione della natura e della portata della revisione svolta: in questa sezione il revisore deve
precisare i principi e i criteri utilizzati per la revisione;
descrivere il lavoro svolto e se esso fornisce una ragionevole base per esprimere il giudizio sul bilancio;
fare un riferimento alla relazione dell’esercizio precedente, per i dati comparativi.
“Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il sui assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me emessa in data … “.
7) Giudizio sul bilancio: il giudizio del revisore può essere senza rilievi quando il bilancio è conforme alle norme sulla sua redazione e quando rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio. Invece, il giudizio è con rilievi quando il revisore si trova in disaccordo con gli amministratori sui principi contabili utilizzati, i loro metodi di applicazione o l’adeguatezza delle informazioni fornite nel bilancio, oppure nel caso di limitazioni al lavoro di revisione.
8) Eventuali richiami di informativa che non costituiscono rilievi.
9) Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio: per questa sezione si rimanda al principio di revisione 001 emesso nel febbraio 2009 dal CNDCEC.
10) Data e luogo di emissione: la data coincide con quella in cui sono ultimate le procedure di revisione e il luogo di emissione è quello della sede del revisore (sede della società assoggettata a revisione se l’attività di revisione è svolta dal Collegio sindacale).
11) Sottoscrizione del revisore.