La sentenza della CTP di Lecce del 23 ottobre 2009, n. 909/05/09 ha affermato l’inesistenza della notifica a mezzo posta degli atti di Equitalia eseguita direttamente e non tramite agente abilitato, aprendo con questa decisione nuovi scenari per i ricorsi dei contribuenti contro Equitalia.
La vicenda trae origine dall’omesso versamento di imposte (IRPEP, IVA, IRAP) contestato a un contribuente da parte dell’Amministrazione Finanziaria. La cartella impugnata è pervenuta al ricorrente a mezzo posta priva della relazione di notificazione. Risulta dunque che essa non sia stata notificata da un soggetto a ciò abilitato, ma trasmessa direttamente dall’emittente al ricorrente.
il difensore del contribuente eccepiva:
• Nullità dell’atto per inesistenza della notifica perché non avvenuta nei modi di legge;
• Illegittimità dell’iscrizione di ipoteca per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonché di buona fede e certezza del diritto, sanciti dagli art. 3, 97, 24,53 della Costituzione.
L’Agente della riscossione Equitalia Lecce S.p.a si costituiva in giudizio contestando le eccezioni sollevate dalla difesa del contribuente e chiedeva il rigetto del ricorso ritenendolo infondato.
La Commissione accoglie invece il ricorso e, per l’effetto, annulla l’iscrizione di ipoteca.
L'articolo continua dopo la pubblicità