Per beneficiare della detrazione del 55% occorre, per le spese sostenute nel 2010 relative a lavori non terminati entro lo stesso periodo d’imposta nel quale sono iniziati, spedire telematicamente un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31.03.2011.
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La detrazione del 55%
La Finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità di portare in detrazione dall’imposta lorda il 55% delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici.
L’agevolazione è stata poi prorogata dalla Finanziaria 2008 per tutto il triennio 2008-2010, e dopo lunghi dibattiti è stata prorogata anche per il 2011 dalla Finanziaria 2011 che ha modificato la ripartizione della detrazione, portandola a 10 rate anziché in 5, come stabilito in precedenza.
Beneficiario della detrazione è colui che possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture ed i bonifici siano a lui intestati.
L’agevolazione spetta sia alle persone fisiche che ai soggetti titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, Snc, Sas , Srl, Spa) ed è quindi, valida sia ai fini IRPEF che ai fini IRES.
Gli interventi agevolabili
Gli interventi agevolabili sono quelli:
- eseguiti su edifici “esistenti”, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), posseduti o detenuti;
- finalizzati al risparmio energetico dell’edificio quali:
la riqualificazione energetica di edifici esistenti diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria;
- gli interventi sull’involucro di edifici esistenti o parti di essi;
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- le prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per la predisposizione della documentazione necessaria per fruire della detrazione);
- le opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.
Adempimenti e documenti da acquisire
Per fruire della detrazione del 55% il contribuente:
- se non titolare di reddito d’impresa, deve aver pagato le spese tramite bonifico bancario o postale;
- se titolare di reddito d’impresa, invece, non occorre che i pagamenti siano effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, in quanto ai fini della detrazione del 55% assume rilievo il principio di competenza e non di cassa.
- in ogni caso, deve avere acquisito:
- la fattura in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;
- l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti; l’asseverazione può essere sostituita da una apposita “certificazione del produttore” nel caso di: sostituzione di finestre comprensive di infissi, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di potenza nominale del focolare o di potenza elettrica non superiore a 100 KW.
- l’attestato di certificazione energetica prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato, in base alle procedure indicate dagli enti locali o, in mancanza di queste procedure, un attestato di qualificazione energetica;
- la scheda informativa sugli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato.
Per gli interventi riguardanti la sostituzione degli infissi, l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, non è richiesto l’attestato di qualificazione/certificazione energetica.
La comunicazione all’Enea
Entro 90 giorni dalla “fine dei lavori”, devono essere trasmessi all’ENEA (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica):
- l’attestato di certificazione energetica o l’attestato di qualificazione energetica;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, all’indirizzo: ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile - Via Anguillarese, 301 - 00123 - Santa Maria di Galeria (Roma) specificando come riferimento: “Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica”.
La comunicazione IRE
Se i lavori e i pagamenti iniziano in un anno e terminano in un altro, la regola generale della detrazione del 55% è che per iniziare ad usufruire del beneficio fiscale è necessario attendere la fine dei lavori, con invio dell’apposita comunicazione all’Enea.
Tuttavia, è consentito al contribuente di usufruire della detrazione nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati. Si tratta di una possibilità, non di un obbligo, costituendo così un’eccezione alla regola generale secondo la quale bisognerebbe attendere la fine dei lavori e la comunicazione all’Enea.
Quando i lavori e i relativi pagamenti iniziano in un anno ma terminano in un altro, il contribuente deve sempre comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo delle spese sostenute nell’anno con apposito modello, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06.05.2009. Tale
comunicazione è finalizzata ad informare l’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute “nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati”, in modo da permettere il monitoraggio della spesa a carico del bilancio statale per ciascun esercizio finanziario relativa alla detrazione del 55%.
Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2009.
La comunicazione deve essere inviata entro 90 gg dal termine del periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2010, se i lavori non sono ultimati entro il 31.12.2010, il termine entro il quale effettuare l’invio è il 31.03.2011.
Se i lavori si protraggono in più periodi d’imposta successivi al 2010, la comunicazione dovrà essere inviata entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute spese agevolabili.
L’invio deve avvenire esclusivamente con modalità telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
La tardiva o l’omessa presentazione del modello non comporta la decadenza della detrazione ma l’applicazione della sanzione da € 258,00 a € 2.065,00.