La vicenda, della quale è stata investita la Suprema Corte, riguardava un credito per il quale si sosteneva il mancato incasso, per cui il creditore era stato costretto al ricorso per decreto ingiuntivo.
Il soggetto debitore sostenendo che il pagamento era avvenuto come da registrazione nelle proprie scritture contabili, ricorreva al Tribunale di Napoli per far dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo. Il ricorso era accettato dal Tribunale. Contro tale sentenza, il creditore ricorreva in appello.
La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale e in accoglimento dell'appello, confermava il decreto ingiuntivo, condannando il debitore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, a motivo dell'errata interpretazione data dal primo giudice dell'art. 2709 c.c., circa l'efficacia probatoria contro l'imprenditore dei libri e delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione.
Secondo la Corte d’Appello, mancavano gli elementi indiziari per interpretare le scritture, nei rapporti tra questi imprenditori, a favore di chi ad esse si richiamava, non potendo prendere come prova la sola annotazione di avvenuto pagamento dell'intero importo nei registri del debitore , contrastata da contrarie annotazioni contenute in quelli del creditore, appellante in giudizio.
Dunque, il debitore, ricorreva per Cassazione incentrando la propria linea d’argomentazioni sulla valenza probatoria del giornale generale secondo il quale la fattura risultava pagata.
Con questa argomentazione si sosteneva quindi che i giudici di appello avessero errato nel ritenere la sussistenza del valore probatorio delle scritture contabili solo in concomitanza con altri elementi a sostegno (come previsto dagli artt. 2709 e 2710 del codice civile) , in questo caso mancanti.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
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Le scritture contabili non certificano il pagamento – Sent. Cass. N. 105 del 4 gennaio 2011